Buongiorno,
dal <omissis>è possibile applicare il nuovo regime
forfetario con tassazione sostitutiva al <omissis> i primi <omissis>anni e al 1<omissis> per i
successivi.
Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti
o professioni possono applicare il nuovo regime forfetario se,
contemporaneamente, nell'anno precedente:
- hanno conseguito
ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non
superiori determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attività esercitata
- hanno sostenuto spese
per un ammontare complessivamente non superiore a <omissis>euro lordi, per
lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (comprese le somme
erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati)
- il
costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali
alla chiusura dell'esercizio non superava <omissis>euro. Nel calcolo di
questo limite: <omissis> per i beni in locazione finanziaria rileva il costo
sostenuto dal concedente; <omissis> per i beni in locazione, noleggio e
comodato rileva il valore normale degli stessi; <omissis> i beni, detenuti in
regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per
l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o
familiare del contribuente, concorrono nella misura del <omissis>; <omissis> non
rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a <omissis>euro; <omissis>
non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per
l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione
- hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui
rispettivamente agli artt. <omissis>e <omissis>del TUIR, eccedenti l’importo di
<omissis>euro.
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- le
persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione
del reddito
- i non residenti, a eccezione di quelli che sono
residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un
adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello
Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 7<omissis> del reddito
complessivamente prodotto
- i contribuenti che in via esclusiva o
prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi
- gli
esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano,
contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o
associazioni a esse assimilate (articolo <omissis>del Tuir), ovvero a società a
responsabilità limitata trasparenti.
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