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StartUp e scelta del tipo di società: la Società in Nome Collettivo

StartUp e scelta del tipo di società: la Società in Nome Collettivo

StartUp e scelta del tipo di società: la Società in Nome Collettivo

La società in nome collettivo (abbreviata s.n.c.) rientra nella categoria delle società di persone in cui i soci rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti anche con il proprio patrimonio personale.

Viene disciplinata nel Codice Civile dall’art. 2291 all’art. 2312.

Adempimenti per la costituzione

Esistono due tipologie di società in nome collettivo:

  1. la s.n.c. regolare che viene costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Questa tipologia di società, una volta costituita, viene iscritta presso il registro delle imprese;
  2. la s.n.c. irregolare che svolge la propria attività senza essere iscritta al registro delle imprese.

Atto costruittivo

Quando viene costituita una società in nome collettivo è necessario predisporre l’atto costitutivo che viene disciplinato dall’art. 2295 del Codice Civile. In particolare nell’atto costitutivo deve essere indicato:

  • il cognome, il nome, il luogo di nascita, la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza di tutti i soci;
  • la ragione sociale, cioè il nome che viene dato alla società;
  • i nominativi dei soci a cui spetta l’amministrazione della società;
  • il luogo in cui ha sede la società;
  • la descrizione dell’oggetto sociale;
  • gli apporti e i conferimenti che sono stati fatti dai soci nei confronti della società, indicando il valore che è stato attribuito e il criterio di valutazione;
  • nel caso in cui ci siano dei soci d’opera bisogna indicare quali prestazioni sono tenuti a fare;
  • le modalità di distribuzione degli eventuali utili tra i soci;
  • la durata della società.

La tenuta della contabilità

La s.n.c. ha il vantaggio di poter usufruire di semplificazioni contabili: nel caso in cui i ricavi siano inferiori a 400.000 euro per attività di servizi o 700.000 euro per altre attività è possibile adottare il regime della contabilità semplificata.

Questo regime, a differenza del regime di contabilità ordinaria, permette di non tenere il libro giornale, il libro inventari e le scritture ausiliarie, come ad esempio quelle del magazzino.

Chiaramente queste semplificazioni permettono un sicuro risparmio per quanto riguarda il costo della consulenza fiscale e societaria prestata dal commercialista, oltre ad un risparmio annuale in bolli e diritti.

Vantaggi e svantaggi

Sicuramente questa tipologia di società è adatta per piccole realtà, che abbiano la necessità di essere flessibili e senza particolari adempimenti. Sicuramente non è consigliabile per delle realtà che svolgono attività rischiose, che necessitano di importanti investimenti per l’avvio dell’attività.

I soci possono amministrare, a differenza di altre realtà societarie più complesse, in totale libertà e anche disgiuntamente, ciò vuol dire che ogni socio può prendere decisioni riguardanti la società senza la necessità di riunirsi con gli altri in un consiglio di amministrazione.

A fronte di questa libertà e flessibilità è bene ricordare che in questa società i soci rispondono dei debiti contratti anche con il proprio patrimonio personale e quindi la s.n.c. non è adatta per quelle persone che non voglio rischiare, facendo attività imprenditoriale, di poter perdere, potenzialmente, dei beni appartenenti alla propria famiglia: esistono altre tipologie di società, come la società a responsabilità limitata, che permettono di separare il patrimonio societario da quello personale del socio.