Facebook Commercialista.com Twitter Commercialista.com Linkedin Commercialista.com

Come richiedere la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Come richiedere la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La legge di stabilità del 2015 (L. 190 del 23/12/2014) ha esteso anche per quest’anno, fino al 31/12/2015, la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’IRPEF ovvero IRES del 65% delle spese sostenute (differenti per tipologia di intervento) da applicarsi in quote costanti su 10 anni.

Come richiedere la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Agevolazione

Oltre alle persone fisiche residenti e non, è possibile applicare l’agevolazione anche ai soggetti esercenti attività d’impresa sia in forma individuale che societaria, sia soggetti IRPEF che IRES, a condizione che: siano titolari di un diritto reale sull’immobile (proprietà, locazione, usufrutto, comodato), i condomini che partecipano alle spese sulle parti comuni (esempio sostituzione della caldaia centralizzata), altri soggetti collegati.

Soggetti collegati

 

Proprio per quest’ultima categoria rientrano i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) conviventi con il possessore dell’immobile che abbiano partecipato in toto ovvero parzialmente alle spese in oggetto.

Leggi anche: Come detrarre le spese per disabili nei Dichiarativi Fiscali

Va specificato però che qualora gli interventi siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, ai familiari conviventi non è concesso il diritto alla detrazione. La tipologia di interventi di riqualificazione che darà il diritto alla detrazione fiscale del 65% da spalmarsi in quote costanti su 10 anni è limitata a:

  • Riqualificazione energetica globale (comma 344) – MAX 100.000 euro (65% di 153.846,15 euro);
  • Interventi sull’involucro di edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi (comma 345) – MAX 60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346) – MAX 60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)
  • Acquisto e posa in opera di schermature solariMAX 60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347) – MAX 30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (comma 347), sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, – MAX 30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)
  • Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili – MAX 30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)
  • Interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti (legge di conversione del DL 63/2013) – MAX 62.400 euro (65% di 96.000,00 euro)

Diritto alla Detrazione

Il diritto alla detrazione è riconosciuto previa comunicazione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per gli interventi ultimati nell’anno 2015 dal sito internet finanziaria2015.enea.it/index.asp è possibile inviare la documentazione necessaria:

  • Attestato di certificazione/prestazione o di qualificazione energetica: documento redatto da chi esegue i lavori coerentemente alle disposizione regionali o delle provincie autonome, ovvero al modello A del DM 19/02/2007. Alcune tipologie di intervento non necessitano di tale certificato (es. interventi di sostituzione infissi e di pannelli solari.)
  • Scheda informativa relativa agli interventi realizzati: contiene i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell’intervento, i parametri per l’identificazione della tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l’intervento e per le spese professionali. Redatta secondo lo schema di cui all’Allegato E del DM 19 febbraio 2007 o – in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari – all’Allegato F dello stesso DM. Se sono stati eseguiti più interventi su uno stesso edificio o unità immobiliare, l’asseverazione, l’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa possono avere carattere unitario.

È bene inoltre ricordare che, per effetto del DM 6 agosto 2009, il tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori deve sempre rilasciare una asseverazione relativa alla rispondenza dell’inverto ai requisiti di legge. Tale attestazione può essere eventualmente inclusa nella relazione attestante il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia per gli edifici e dei relativi impianti termici come da art.28, comma 1, L.10/1990.