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Nuovi adempimenti nel contenzioso tributario

Nuovi adempimenti nel contenzioso tributario

Premessa

Il contenzioso tributario ha subito negli ultimi anni importanti modifiche che hanno interessato l’accertamento ed il conseguente processo tributario. Eliminata dal 7.7.2011 l’imposta di bollo sui ricorsi tributari sostituita dal contributo unificato. Con conseguenti nuovi adempimenti a carico del difensore preparatori del processo tributario telematico. Nota di iscrizione a ruolo del ricorso dal 17.9.2011. Accertamenti immediatamente esecutivi dal 1.10.2011. Reclamo obbligatorio per gli accertamenti sino a 20.000 euro dal 1.4.2012. 

In un precedente articolo abbiamo esaminato la sostituzione del bollo con il contributo unificato. Abbiamo visto come in fondo si tratti di un obolo creato ad arte per incrementare le entrate erariali.

Adempimenti a carico del difensore

Riguardano l’introduzione dell’informatizzazione del Processo Tributario, ma nella sostanza si finisce sempre a ragionare di maggiorazioni di somme dovute dal contribuente ricorrente. Infatti l’articolo 37 del D.L. 98/2011 al comma 6 lettera q), prevede che se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax oppure omette il codice fiscale del ricorrente, il contributo unificato è aumentato della metà.

Conclusioni del ricorso

Inoltre, anche se il contributo unificato è correttamente versato, se il difensore non rende un’apposita dichiarazione nelle conclusioni del ricorso indicando il valore della lite, si applica una penale consistente nella determinazione del Contributo unificato nel suo valore massimo di 1.500 euro.

Nel futuro

La Posta elettronica certificata (Pec) e la firma digitale saranno i due pilastri della nuova iniziativa con cui verrà informatizzato l’intero iter del contenzioso tributario.

Grazie ai nuovi strumenti, i ricorsi e gli altri atti relativi al procedimento potranno essere depositati telematicamente presso le Commissioni tributarie, le sentenze potranno essere notificate per via elettronica alle parti, le quali potranno inoltre accedere on line al fascicolo informatico contenente tutte le informazioni relative al processo.

Ad oggi

Per il momento si ricorda che il DL 98/2011, introducendo il comma 1-bis nell’art. 16 del DLgs. 546/92, ha stabilito che, previa approvazione dei relativi decreti ministeriali, anche nel contenzioso tributario sarebbe stato applicabile il canale telematico per le comunicazioni di segreteria.

Con il decreto 29 novembre 2012, in vigore dal 4 dicembre 2012, si conclude la fase di attivazione, nell’ambito del processo tributario, dell’invio delle comunicazioni degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie alle parti processuali mediante la PEC.

Quindi riassumendo, il difensore deve prestare la massima attenzione all’indicazione della sua Pec, del suo numero di fax e del codice fiscale del ricorrente, nonché ad indicare il valore della lite nelle conclusioni.

Giurisprudenza

La dichiarazione di valore del procedimento ai fini della determinazione del contributo unificato è valida anche se resa al di fuori dell’atto introduttivo del giudizio, purché sia antecedente all’iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore. Questo è quanto sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara con sentenza n. 239 del 12 giugno 2012.