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Fallimento: il curatore può vendere a “rate”

Fallimento: il curatore può vendere a “rate”

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Il DL 83/2015 tra le varie novità in materia fallimentare ha potenziato l’impianto normativo relativo alla liquidazione dell’attivo da parte de curatore. La modifica dell’art. 107 della Legge Fallimentare ha permesso così la possibilità per il titolare della procedura di porre in essere atti di liquidazione dell’attivo con pagamento rateale.

La normativa generale, allo stesso articolo 107, prevede che il curatore debba procedere alla vendita dei beni tramite procedure competitive con adeguate forme di pubblicità in esecuzione del programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori.

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Obiettivo del curatore in questa fase è garantire la massima soddisfazione dei creditori per mezzo dell’attività liquidatoria. Alla luce di questo, il legislatore, con le modifiche contenute nel DL 83 ha voluto agevolare la cessione degli attivi, riducendo nello stesso tempo la tempistica e l’eventuale passaggio a procedure di vendita giudiziale con incanto.

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La possibilità di ampliare ai pagamenti rateali degli attivi di liquidazione, a detta di chi scrive, è sicuramente conseguenza della periodica limitatezza di risorse finanziarie impiegabili in investimenti, è comunque coerente ad un contesto dove l’acquisto è condizionato alla richiesta di più finanziamenti.

Iter procedurale

Il curatore deve garantire una adeguata forma di pubblicità degli attivi messi in vendita, pertanto, procedendo con l’obiettivo di massima informazione per i potenziali interessati dovrà procedere in primis con l’inserimento di tutti i dati fondamentali relativi al bene in vendita sul sito del Ministero della Giustizia, in una apposita area denominata “portale delle vendite pubbliche”, tale onere dovrà essere assolto nei 30 giorni che precedono l’inizio della procedura competitiva. Il curatore ove lo ritenga opportuno, può comunque procedere ad altre forme di pubblicità supplementari che, in ogni caso, non possono sostituire quella sul sito istituzionale del Ministero.

Il pagamento dilazionato

Abbiamo visto come il nuovo art. 107 abbia stabilito la possibilità per il curatore di accettare pagamenti dilazionati. Tale facoltà deve comunque essere in linea ad adeguate garanzie prestate dal potenziale acquirente. Si annovera nella fattispecie primaria fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per l’intero prezzo del bene, qualora l’aggiudicatario sia immesso in possesso del bene prima del saldo prezzo.

Da quando è attiva?

La novità è applicabile a tutti i fallimenti pendenti alla data del 27/06/2015, quindi qualora il programma di liquidazione sia già stato approvato il curatore potrà attivare procedure competitive di vendita a rate solo dopo che il comitato dei creditori abbia approvato per intero il programma di liquidazione.