Se sei un professionista, sappi che da pochi giorni esiste la concreta possibilità di costituire insieme ad altri professionisti una società tra professionisti (cosiddetta STP).
È stato pubblicato infatti in Gazzetta Ufficiale il decreto 8 febbraio 2013 n. 34 recante il regolamento in materia di società per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
Il nuovo regolamento prevede che la costituzione di una società tra professionisti possa avvenire mediante il ricorso ad una delle società previste dai titoli V e VI del libro V del codice civile. In buona sostanza si tratta delle società di persone, delle società di capitali e delle società cooperative.
Qualora i professionisti decidano di costituire una STP di tipo multidisciplinare, l’iscrizione viene eseguita presso l’albo cui fa riferimento l’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo della società.
I soci che compongono la compagine sociale della società devono possedere requisiti di onorabilità, non aver riportato condanne e non essere stati cancellati dal proprio ordine o albo per motivi disciplinari.
Per quanto riguarda il codice deontologico, i soci della STP possono continuare a prestar fede a quello del proprio Ordine o Albo di appartenenza. La società dovrà invece rispondere alle regole di disciplina previste dall’Ordine o Albo al quale essa è iscritta.
I soci non professionisti dovranno uniformarsi ai soci professionisti e rispettare l’obbligo del segreto professionale al quale sono tenuti i soci professionisti.
Poiché il regolamento che regola le STP si basa su principi di chiarezza e trasparenza tra società e cliente, i soci della società devono fornire adeguate informazioni ai clienti.
È obbligatorio altresì fornire al cliente i nominativi dei collaboratori che affiancheranno il professionista nell’espletamento dell’incarico professionale e di eventuali altri professionisti che sostituiranno l’incaricato in caso di imprevisti.
Il cliente invece, ricevute le informazioni, entro tre giorni può decidere di comunicare il suo dissenso alla società.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, sebbene non vi siano ancora certezze assolute, i redditi prodotti dalla società tra professionisti sembrerebbero da inquadrare come redditi di lavoro autonomo. In ogni caso, su questo e altri aspetti, ci si aspettano ulteriori ed approfonditi chiarimenti. La strada però è ormai tracciata.