Nonostante il decreto “Mille-proroghe” abbia esteso, anche per l’anno 2015, l’utilizzo del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei minimi), il nuovo regime forfetario coesisterà con il prorogato regime fino a sostituirlo definitivamente in futuro.
Il limite su detenzione/acquisto di beni strumentali risulta essere un punto fondamentale, di natura differente tra i due, propedeutico affinché si possa beneficiare dei vantaggi fiscali offerti dai due regimi. Il trattamento sostanziale di questa specifica fattispecie risulta essere ben definito con riferimento al quantum iniziale.
In base all’art. 1, comma 4, lettera c) della L.190/2014 (legge di stabilità), il regime forfetario valuta i beni strumentali posseduti dall’azienda a “stock” ad una specifica data, ovvero al 31/12 di ogni anno.
Rispetto al regime dei minimi che considera solamente la sommatoria degli acquisti effettuati nel triennio precedente, il forfetario potrebbe, se necessario violare il limite dei 20.000 euro su base infrannuale per poi ristabilirsi entro, o sotto il limite al 31/12. Il tipico esempio può essere rappresentato dall’azienda che acquista durante l’anno più di un bene strumentale dal valore unitario di € 20.000 e lo dismette entro l’esercizio.
Ai fini IVA, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una recente circolare, il calcolo del limite di € 20.000 per il forfetario e € 15.000 per i minimi, si considera al netto dell’imposta. L’esclusione dell’IVA dai limiti suddetti trova le sue ragioni nel fatto che per ambedue i regimi l’imposta risulta essere indetraibile.
Nello stesso tempo, un punto di condivisione si palesa anche nell’esclusione dal calcolo dei limiti per l’acquisto di beni immateriale nonché della relativa imposta. Restano esclusi dal calcolo del limite anche gli acquisti di beni strumentali dal valore non superiore a € 516 al netto d’IVA.
Per i beni posseduti in base a un titolo diverso dalla proprietà, come evidenziato dall’art. 1, comma 54 della legge n. 190/2014, la valorizzazione dei limiti avviene in base a specifici casi:
Per cogliere appieno le differenze esistenti tra i limiti di acquisto di beni strumentali per il regime forfetario e dei minimi, valga il seguente esempio.
La ditta Pocket nel corso di un triennio effettua acquisti di beni strumentali in base a due casi (si considerano tutti i valori al netto d’IVA):
Il superamento dei limiti fissati per l’acquisto di beni strumentali presuppone la fuoriuscita dal regime di riferimento.
Esiste però una sostanziale differenza tra il regime forfetario e quello ordinario: il primo prevede la verifica delle condizioni di permanenza su base annua, pertanto, il superamento dei limiti provoca l’uscita dal regime dall’anno successivo a quello in cui si è verificata l’eccedenza; nel regime dei minimi invece, il superamento dei limiti prevede la fuoriuscita immediata nell’anno in cui si è verificata la perdita dei requisiti.
Per quest’ultimo quindi è prevista la disapplicazione del regime di vantaggio del 5% dal 01/01 dell’anno, e la contestuale applicazione del regime IVA ordinario con i relativi adempimenti del caso.