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I beni strumentali: Differenze di trattamento fiscale nel regime forfetario e dei minimi

I beni strumentali: Differenze di trattamento fiscale nel regime forfetario e dei minimi

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Nonostante il decreto “Mille-proroghe” abbia esteso, anche per l’anno 2015, l’utilizzo del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei minimi), il nuovo regime forfetario coesisterà con il prorogato regime fino a sostituirlo definitivamente in futuro.

Beni strumentali

Il limite su detenzione/acquisto di beni strumentali risulta essere un punto fondamentale, di natura differente tra i due, propedeutico affinché si possa beneficiare dei vantaggi fiscali offerti dai due regimi. Il trattamento sostanziale di questa specifica fattispecie risulta essere ben definito con riferimento al quantum iniziale.

Il regime forfetario prevede un limite di € 20.000, a lordo di ammortamenti, alla chiusura dell’esercizio precedente a quello d’imposta, invece, il regime dei minimi un limite di € 15.000 nell’arco del triennio precedente dall’inizio del periodo di agevolazione.

In base all’art. 1, comma 4, lettera c) della L.190/2014 (legge di stabilità), il regime forfetario valuta i beni strumentali posseduti dall’azienda a “stock” ad una specifica data, ovvero al 31/12 di ogni anno.

Regime dei minimi

Rispetto al regime dei minimi che considera solamente la sommatoria degli acquisti effettuati nel triennio precedente, il forfetario potrebbe, se necessario violare il limite dei 20.000 euro su base infrannuale per poi ristabilirsi entro, o sotto il limite al 31/12. Il tipico esempio può essere rappresentato dall’azienda che acquista durante l’anno più di un bene strumentale dal valore unitario di € 20.000 e lo dismette entro l’esercizio.

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Ai fini IVA, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una recente circolare, il calcolo del limite di € 20.000 per il forfetario e € 15.000 per i minimi, si considera al netto dell’imposta. L’esclusione dell’IVA dai limiti suddetti trova le sue ragioni nel fatto che per ambedue i regimi l’imposta risulta essere indetraibile.

Esclusione dal calcolo

Nello stesso tempo, un punto di condivisione si palesa anche nell’esclusione dal calcolo dei limiti per l’acquisto di beni immateriale nonché della relativa imposta. Restano esclusi dal calcolo del limite anche gli acquisti di beni strumentali dal valore non superiore a € 516 al netto d’IVA.

Per i beni posseduti in base a un titolo diverso dalla proprietà, come evidenziato dall’art. 1, comma 54 della legge n. 190/2014, la valorizzazione dei limiti avviene in base a specifici casi:

  • per i beni acquisiti in leasing si considera il costo sostenuto per l’acquisto da parte del concedente (società di leasing), tale valore coerentemente alle disposizioni di cui sopra è da intendersi escluso dall’applicazione dell’IVA, al momento del riscatto del bene da parte del concessionario si considera il valore di cessione del bene (a valore residuo). Tale disposizione tende a valutare il bene in leasing alle stregua di un acquisto effettuato con le modalità tradizionali;
  • ai beni detenuti in comodato o in noleggio il limite deve essere determinato in base alle disposizioni sul “valore normarle” art. 9 del TUIR, ovvero una valutazione a valore di mercato libero da condizionamenti e vizi di parte;
  • i beni ad uso promiscuo invece, concorrono a formare i limite d’acquisto nella misura del 50% .

Per cogliere appieno le differenze esistenti tra i limiti di acquisto di beni strumentali per il regime forfetario e dei minimi, valga il seguente esempio.

Esempio logico

La ditta Pocket nel corso di un triennio effettua acquisti di beni strumentali in base a due casi (si considerano tutti i valori al netto d’IVA):

  • CASO A – il 01/01/2015 acquista beni strumentali per € 5.000, al 30/06/2015 cede beni per € 3.000, il 01/01/2016 acquista per € 7.000, vende al 30/06/2016 per € 4.000, acquista al 01/01/2017 beni per € 10.000.
  • CASO B – il 01/01/2015 acquista beni per € 10.000, il 30/06/2015 si cedono beni per € 3.000, il 30/11/2015 si acquistano beni per € 8.000. Il 01/01/2016 si cedono beni per € 1.000, il 01/01/2017 si acquistano beni per € 10.000.

I beni strumentali. Differenze di trattamento fiscale nel regime forfetario (L. 190/2014) e dei minimi (D.L. 98/2011)

Il superamento dei limiti fissati per l’acquisto di beni strumentali presuppone la fuoriuscita dal regime di riferimento.

Esiste però una sostanziale differenza tra il regime forfetario e quello ordinario: il primo prevede la verifica delle condizioni di permanenza su base annua, pertanto, il superamento dei limiti provoca l’uscita dal regime dall’anno successivo a quello in cui si è verificata l’eccedenza; nel regime dei minimi invece, il superamento dei limiti prevede la fuoriuscita immediata nell’anno in cui si è verificata la perdita dei requisiti.

Per quest’ultimo quindi è prevista la disapplicazione del regime di vantaggio del 5% dal 01/01 dell’anno, e la contestuale applicazione del regime IVA ordinario con i relativi adempimenti del caso.