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Informativa sulla Privacy: quali sono le indicazioni obbligatorie per legge da riportare sul sito web

Informativa sulla Privacy: quali sono le indicazioni obbligatorie per legge da riportare sul sito web

Informativa sulla Privacy: quali sono le indicazioni obbligatorie per legge da riportare sul sito web

Uno degli elementi che è necessario riportare per legge sulla Home Page del proprio sito web è l’indicazione del proprio numero di Partita Iva.

Elementi Privacy

Il secondo elemento, anch’esso previsto dalla legge, cui è necessario prestare attenzione prima della pubblicazione sul proprio sito internet è quindi l’Informativa sulla Privacy.

Una corretta informativa sulla privacy dovrà contenere per legge tutte le seguenti indicazioni:

  • finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  • natura, obbligatoria o facoltativa, del conferimento dei dati;
  • conseguenze di un eventuale rifiuto a lasciare i propri dati;
  • soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di responsabili incaricati, nonché l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
  • diritti di cui il cliente può avvalersi e che trovi all’articolo 7 della legge sulla privacy (D.lgs. n. 196/2003);
  • estremi identificativi del titolare al trattamento dei dati.

L’obbligo di provvedere all’informativa è rinvenibile nell’art. 13 del “codice in materia di protezione dati personali” (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, qui di seguito “testo unico” o “t.u.”) il quale prevede esplicitamente “l’obbligo di informare adeguatamente gli utenti dei quali si raccolgano i dati personali le finalità ed il trattamento che tali dati subiranno”.

Garante della Privacy

È il Garante della Privacy l’autorità governativa preposta alla supervisione della corretta applicazione della normativa sulla privacy e che interviene con pesanti sanzioni in caso di violazione.

Ad esempio, l’art. 161 t.u. prescrive che l’omissione o l’inidoneità dell’informativa all’interessato di cui all’art. 13 t.u. sia punita con il pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’art. 17 t.u. o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro.

Si badi al fatto che la somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Non esiste un’informativa sulla privacy “standard”, valida per tutti i siti. Le informative devono essere infatti calibrate sulla specificità dell’attività svolta.