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Sottrazione del patrimonio ai creditori: le novità nei fallimenti e nelle procedure esecutive

Sottrazione del patrimonio ai creditori: le novità nei fallimenti e nelle procedure esecutive

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Il creditore può davvero tutelarsi da tutti quegli atti di distrazione di patrimonio del debitore volti all’insolvenza? Dal 21/08/2015, per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs n.83/2015 tutti gli atti a titolo gratuito, oltre ad essere assoggettabili ad azione esecutiva entro un anno (come da nuovo art. 2929-bis del C.C.), sono bloccati alla trascrizione della sentenza di fallimento ed acquisiti dalla massa fallimentare se avvenuti nei due anni antecedenti la procedura, ex. Art. 64, comma 2°, L.F.

I caso di fallimento

L’art. 64 L.F., a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 83, è stato rinforzato con l’aggiunta del secondo comma che va a potenziare e snellire nello stesso tempo la precedente previsione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Il legislatore ha pertanto previsto che “I beni oggetto di tali atti sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento…”.

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Tali atti quindi, dal 21/08 sono inefficaci automaticamente per effetto della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. In passato, nel “vecchio art. 64”, era necessaria una procedura giurisdizionale volta all’accertamento dell’inefficacia dell’atto a titolo gratuito, nel cui lasso temporale il donatario, ad esempio, poteva porre in essere un ulteriore atto verso un terzo. Con l’inefficacia automatica invece, la circolazione dei beni viene in pratica inibita dalla trascrizione della sentenza.

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Tale novità risulta essere di particolare importanza poiché consente al curatore di “saltare” completamente la fase di accertamento giurisdizionale, ovvero di singola verifica e opposizione di tutti gli atti compiuti a titolo gratuito nei due anni precedenti la dichiarazione della sentenza di fallimento. Da tale procedura rimane comunque garantito il diritto di opposizione (art. 36 L.F.) da parte del soggetto beneficiario.

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Esso potrà dimostrare, per esempio, che non trattasi di atto a titolo gratuito, esercitando quindi l’esclusione dall’applicazione dell’art. 64 L.F. Da tale fattispecie restano comunque non applicabili gli atti aventi causa in buona fede e trascritti in tempi precedenti la dichiarazione di fallimento.

Soggetti non fallibili

Per questa tipologia di debitori il legislatore è intervenuto con la modifica dell’art. 2929 prevedendone una specifica (bis). La questione riguarda la costituzione di un eventuale fondo patrimoniale (art. 167 C.C), donazione (art. 769 C.C.), trust (L. 364 del 16.11.1989) ovvero vincoli di destinazione (art. 2645-ter C.C.) attivati in data successiva all’insorgere del debito.

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Per questa fattispecie il creditore potrà, entro un anno dalla costituzione, sottoporre i beni immobili o mobili registrati, ad esecuzione forzata, evitando l’azione in revocatoria come da art. 2901 C.C.

Il nuovo art. 2929-bis vanta sicuramente il pregio di una maggiore risolutezza a livello procedurale in capo al creditore, difatti, d’ora innanzi, sarà sufficiente munirsi di un titolo esecutivo, sia giudiziale (es. decreto ingiuntivo non opposto), che stragiudiziale (es. cambiale scaduta e precettata) per poter chiedere l’esecuzione forzata del bene, immobile o mobile registrato.