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Imposta di registro al 3% per le somme transate in caso di lite

Imposta di registro al 3% per le somme transate in caso di lite

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Nei rapporti giuridici aventi alla base un contratto è sovente che le parti arrivino ad una fase di “stallo” tale da rendere difficile l’esecuzione dello stesso.

Il legislatore, all’art. 1965 del Codice Civile tratta l’istituto giuridico della transazione e, lo definisce come “…contratto con la quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro…”

Esempi pratici

Un tipico caso è rappresentato, per esempio, dal mancato adempimento contrattuale di una delle parti che si risolve per effetto di un accordo in denaro tale da evitare il ricorso aggravato per vie legali.

Ad ogni modo, affinché si possa delineare il profilo della transazione, anche in applicazione della specifica normativa fiscale, sono necessari alcuni requisiti essenziali.

Tali, sono confermati in aggiunta da una sentenza della Cassazione Civile (n. 7999 – Sez.III del 01.04.2010) che afferma: “Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una «res dubia», e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. L’oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un «quid medium» tra le prospettazioni iniziali”

Il profilo fiscale della transazione

La transazione finalizzata alla risoluzione di una controversia, se comporta il pagamento di somme, è soggetta all’imposta proporzionale di registro al 3%.

Il profilo fiscale applicato si rifà all’art. 29 del DPR n. 131/86 (testo unico del registro) e all’art.9 della tariffa, prima parte, a esso allegato. Risulta chiaro pertanto che, in base allo stesso art. 29, la mancata presenza di somme rilasciate a titolo di transazione presuppone l’assoggettamento del contratto ad imposta in misura fissa (attualmente € 200,00).

La pretesa tributaria nasce dal momento della registrazione del contratto di transazione. Come tale, qualora l’oggetto contrattuale abbia alla base la cessione di beni/servizi in cui non sia stata applicata l’IVA è esperibile l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso.