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Rapporti di credito con banche e tutela clienti

Rapporti di credito con banche e tutela clienti

rapporti di credito con banche

Se il comportamento della banca risulta atipico, irregolare, scorretto, differente dagli schemi legali occorre chiedersi qual è attualmente la tutela legale che spetta al privato e alla sua famiglia. Il problema insorge nel momento in cui il conto corrente bancario del correntista subisce il cosiddetto passaggio ad “incaglio”.

Quali sono le prassi bancarie a danno dei Clienti?

Andiamo ad elencarli:

  • La capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella annuale degli interessi creditori;
  • La capitalizzazione trimestrale di ogni altra voce passiva a carico del cliente;
  • L’addebito di spese, provvigioni e oneri non previsti in contratto;
  • La modifica unilaterale delle condizioni contrattuali originarie;
  • L’anatocismo e gli interessi di mora sulle somme dovute a titolo di mutuo risolto e non risolto;
  • L’addebito su conto corrente bancario delle poste passive di contratti collegati (mutui, negoziazione di titoli, sportelli automatici, carte di credito);
  • Il superamento sopravvenuto del tasso di soglia usurario;
  • La clausola di recesso discrezionale e l’obbligo di rientro immediato nei contratti di apertura di credito sia a tempo indeterminato che a termine.

Gli interessi in misura superiore a quella legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti secondo la regola generale dell’art. 1284, comma 3 c.c. essi sono dovuti nella misura legale.

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In mancanza di un contratto o in mancanza di un contratto stipulato in forma scritta, gli interessi sono dovuti nella misura legale in virtù degli artt. 1282, 1284 e 1815 c.c.

Invece se c’è un contratto stipulato nella forma scritta ma esso non indica il tasso d’interesse, trova applicazione l’art. 117 comma 7 lett. a) Tub, che prevede un’ ipotesi di inserzione automatica di una clausola legale in sostituzione di quella contrattuale nulla.

L’ipotesi di nullità

Altra ipotesi di nullità colpisce la clausola d’interessi contenente la previsione di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

La clausola di commissione di massimo scoperto è una clausola normalmente prevista e conteggiata in una misura percentuale sul debito massimo che il conto corrente effettivamente raggiunge anche per un solo giorno nel periodo di riferimento, che nella prassi è il trimestre.

  • La C.M.S. deve avere la forma scritta;
  • Non può essere modificata unilateralmente dalla banca se non in base ad una clausola approvata specificatamente dal cliente;
  • Non può essere indicata con il rinvio agli usi;
  • Non può essere più sfavorevole per il cliente rispetto a quella pubblicizzata;
  • Va considerata nel calcolo del TAEG (tasso annuo effettivo globale).

Il regime delle nullità delle clausole di commissione di massimo scoperto è lo stesso delle clausole degli interessi.

La nullità della clausola di recesso discrezionale

La clausola di recesso discrezionale (c.d. recesso ad nutum) e l’obbligo di rientro immediato nei contratti di apertura di credito sia a tempo indeterminato che a termine è il sistema da sempre utilizzato dalle banche per tenere in posizione di sudditanza contrattuale il cliente.

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La giurisprudenza di legittimità non ha mancato di sanzionare il c.d. recesso improvviso ed arbitrario in palese violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. come nel caso del recesso operato ai fini ricattatori e vendicativi, quando, ad esempio, non sia sopravvenuta alcuna nuova circostanza che potesse consigliare alla banca la revoca del fido e l’ordine di rientro immediato dello scoperto.

Sono queste delle chiare ipotesi di abuso di diritto che possono dar luogo anche a richieste risarcitorie per i danni subiti dal cliente a seguito dell’ingiustificato recesso.

Forme di tutela del cliente vs la banca

Prima di intraprendere qualsivoglia iniziativa giudiziaria nei confronti della banca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite durante il rapporto di conto corrente sulla base delle clausole nulle e/o inesistenti, è opportuno che il cliente faccia richiesta scritta alla banca per ottenere copia della documentazione relativa al rapporto bancario, anche se estinto.

Se la banca resiste a tale richiesta, il cliente può:

  • Agire in giudizio al fine di ottenere la consegna della documentazione con un ricorso cautelare d’urgenza ex art 700 c.p.c., se vi è il presupposto del pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile;
  • Agire con un ricorso monitorio ex art 633 e ss. c.p.c. potendosi ottenere un decreto ingiuntivo anche per la consegna di cose determinate;
  • Agire per l’eventuale risarcimento del danno, oltre che per la consegna della documentazione, attraverso la via del giudizio ordinario di cognizione;
  • Fare richiesta al giudice di ordinare alla banca, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione della documentazione riferita ai 10 anni prima dalla data di ricezione della richiesta stragiudiziale rimasta insoddisfatta.

Acquisita la documentazione, è opportuno che il cliente si rivolga al suo commercialista di fiducia per far ricostruire il rapporto bancario o contattare direttamente i professionisti in commercio dalla sezione apposita. In tal modo saprà l’entità complessiva della somma che potrà richiedere in restituzione alla banca, indicandola in una richiesta di restituzione stragiudiziale o in una domanda giudiziale.