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Start up innovative: obbligo di certificazione del bilancio per mantenerne i requisiti

Start up innovative: obbligo di certificazione del bilancio per mantenerne i requisiti

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Le start-up innovative per potersi identificare come tali, per effetto del D.L. n. 179/2012, art. 25, commi 8 e 9, devono essere iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese. Una condizione necessaria per poter godere delle varie agevolazioni, tra le quali, ricordiamo: l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria di registro nonché l’imposta di bollo per l’iscrizione.

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In base all’art. 4, comma 1, lettera B, del D.L. n. 3/2015 le start-up innovative sono obbligate alla certificazione del bilancio, un adempimento necessario di tipo confirmatorio che garantisce, sia in sede di iscrizione che non, il mantenimento dei requisiti fondamentali per poter essere considerati start-up innovative. Per le imprese già costituire che intendono iscriversi nella sezione speciale, al fine di ottenere quanto previsto dalla normativa sulle PMI innovative, la certificazione del bilancio non può che essere successiva alla redazione e alla approvazione dello stesso.

Negli anni successivi a quello di iscrizione, invece, la start-up innovativa è obbligata ad adempiere alla certificazione del bilancio contestualmente all’approvazione del medesimo. Pena la cancellazione immediata dalla sezione speciale nonché il decadimento dal beneficio di tutte le agevolazione previste.

Chi è il responsabile della certificazione

Le piccole start-up innovative, non soggette all’obbligo di revisione legale, identificheranno l’amministratore (o il CDA) come i responsabili della redazione nonché di quanto dichiarato. Nel caso di PMI soggette a revisione legale, la relazione è verificata dall’organo di controllo e sottoposta all’assemblea dei soci che ne prende atto, differentemente in caso di revisione volontaria, la relazione verrà sottoposta alla sola attenzione dell’organo amministrativo. Ambedue relazioni sono parimenti utili a certificare la PMI come innovativa.

Cosa è necessario certificare nella relazione

La permanenza dei requisiti soggettivi sia in fase di iscrizione che mantenimento, circa:

  1. il possesso, dalla costituzione della società e per i successivi 24 mesi, del 51% di azioni o diritti di voto da parte dei soci persone fisiche;
  2. l’inizio dell’attività operativa da non più di 24 mesi;
  3. il mantenimento della sede principale dei propri affari e interessi in Italia.
  4. Il valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non superiore ai 5 milioni di euro.
  5. il divieto di distribuzione degli utili;
  6. l’oggetto sociale esclusivo o prevalente indirizzato allo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  7. La non costituzione a seguito di una fusione, scissione societaria o di una cessione di azienda o di ramo di azienda.

Dovrà inoltre essere verificata continuamente la presenza di almeno uno dei tre requisiti organizzativo-strutturali:

  • impiego di personale altamente qualificato;
  • svolgere attività di ricerca e sviluppo;
  • operare in attività a contenuto innovativo

Risulta a questo punto chiara l’importanza di dotarsi di un sistema di monitoraggio in grado di verificare in itinere il rispetto dei requisiti di permanenza. Un servizio che, affidato ad un professionista del settore (Commercialista), evita l’incombenza per gli amministratori di analizzare costantemente gli indicatori strutturali (es. valore della produzione) nonché interpretativi circa l’organizzazione societaria.