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Amerigo Tosti

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Preventivo Commercialista per Consulenza Fiscale

Domanda del 22/05/2015 10:40 da Latina (Latina)
Salve, sono pensionato con adeguamento al minimo, e mia moglie percepisce un assegno sociale; le mie paure sono le seguenti: "è da un certo tempo che scrivo, ed ora ricorrendo all'auto pubblicazione, ho presentato un mio romanzo storico, con un buon successo di critica. volendo spingere di più il prodotto, [...]
Risposta del 25/05/2015 12:10
salve bisogna rispettare i limiti di legge sotto elencati quindi bisogna analizzare caso per caso con i numeri. L’assegno sociale, che dal XXXX sostituisce la vecchia pensione sociale, è una prestazione assistenziale, cioè una prestazione economica che non si basa, come le altre pensioni, sui contributi versati. Si tratta, quindi, di una provvidenza economica pensata per le persone anziane a basso reddito. La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente, quindi l’assegno sociale è sempre pagato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Nell’anno successivo l’INPS opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati. L’assegno sociale non è soggetto a Irpef e non si trasmette agli eredi dopo la morte del titolare.Per poter percepire l’assegno sociale, il richiedente deve avere il reddito al di sotto della soglia prevista per legge, la quale cambia a seconda che la persona sia coniugata o meno. Se il richiedente non è coniugato il limite di reddito è pari allo stesso importo annuo dell’assegno sociale, quindi, per l’anno XXXX, pari a euro X.XXX,XX. Se il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, cioè pari a euro XX.XXX,XX ma in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi. Se i redditi dell’interessato, quelli dell’eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l’assegno sociale viene negato. Se invece non dispone di alcun reddito personale l’assegno sociale viene erogato in misura intera. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l’assegno viene erogato per un importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale. Nel calcolo del reddito, ai fini della concessione dell’assegno sociale, non vengono considerati: • i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni; • il proprio assegno sociale; • la casa di proprietà in cui si abita; • la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale; • i trattamenti di famiglia; • le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’INPS ai pensionati per inabilità; • l’indennità di comunicazione per i sordomuti (v. la scheda ciechi e sordomuti).