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Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile nella provincia di Trento
La situazione economica del paese e la crescente difficoltà dei giovani e delle donne, in particolare, a trovare un’occupazione sono sotto gli occhi di tutti.
Anche per questi motivi, nella provincia di Trento sono state introdotte alcune agevolazioni specifiche per l’imprenditorialità giovanile (under 35) e femminile. Vediamo di seguito in sintesi quali sono i requisiti principali per beneficiare delle agevolazioni e quali sono le misure degli interventi.
Possono beneficiare delle agevolazioni previste, le piccole imprese a partecipazione femminile o giovanile costituite o rilevate da non più di 24 mesi al momento di presentazione della domanda. Ai fini della presente normativa, sono considerate:
- imprese a partecipazione femminile, le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51% di donne ed in cui le donne rappresentano la maggioranza dell’organo di amministrazione;
- imprese a partecipazione giovanile, le imprese individuali di giovani o le società per almeno il 51 % di giovani ed in cui i giovani rappresentano la maggioranza dell’organo amministrativo.
Costi di avvio
Per la concessione degli aiuti, le imprese devono essere iscritte al registro delle imprese della provincia di Trento e non devono avere in corso procedure concorsuali.
Tra le spese ammissibili, rientrano i costi di avvio sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione o dal rilevamento delle imprese ed i costi per l’acquisizione di servizi.
Cosa si intende per costi di avvio
Per costi di avvio si intendono:
- spese legali, amministrative e di consulenza relative alla costituzione o all’acquisizione delle imprese;
- interessi su finanziamenti bancari di breve-medio periodo e di importo fino ad euro 50.000;
- costi di locazione di impianti e macchinari di produzione;
- spese di energia, acqua e riscaldamento;
- costi relativi a contributi previdenziali per figli e familiari.
Acquisizione di servizi
Tra i costi per l’acquisizione di servizi rientrano:
- servizi finalizzati alla valutazione dell’azienda;
- piani strategici per l’avvio di una nuova attività o per il subentro in un’attività esistente;
- piani di marketing;
- analisi economico – finanziaria dell’azienda;
- formazione pre-imprenditoriale;
- tutoraggio nella fase di avvio.
In ogni caso le imprese non possono accedere alle agevolazioni previste se la spesa sostenuta è inferiore a 10.000 euro. I limiti massimi di spesa sono, invece, 10.000 euro per i servizi legali, amministrativi e di consulenza relativi all’avvio dell’attività, 30.000 euro all’anno per gli altri costi di avvio e 50.000 euro per i costi relativi all’acquisizione di servizi.
Contributo in conto capitale
Sui costi di avvio e per l’acquisizione di servizi ammissibili è concesso un contributo in conto capitale che va dal 15% al 50%. In particolare:
- le imprese femminili e giovanili possono accedere ad un contributo del 50% sia per i costi di avvio che per i costi relativi all’acquisizione di servizi;
- le altre imprese in comuni con meno di 1000 abitanti possono ottenere un contributo del 50% per l’acquisizione di servizi ed un contributo che va decrescendo dal 50% per il primo anno al 20% del quinto anno sui costi di avvio;
- le altre imprese in comuni con più di 1000 abitanti possono ottenere un contributo del 50% per l’acquisizione di servizi ed un contributo che va decrescendo dal 40% per il primo anno al 15% del quinto anno sui costi di avvio.
Le domande per accedere alle agevolazioni previste dal presente intervento normativo, vanno presentate in via telematica tramite il portale messo a disposizione dall’amministrazione provinciale o tramite la posta elettronica certificata. È consentita la presentazione di un’unica domanda per ciascuna impresa.
Dodici mesi
Sono considerati ammissibili i costi di avvio sostenuti non prima dei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e sostenuti fino a cinque anni dalla costituzione o dal rilevamento dell’impresa. Le spese per l’acquisizione di servizi possono essere, invece, sostenuti entro il termine di completamento fissato nell’anno successivo a quello di concessione dell’agevolazione, con possibilità di prorogare tale termine per un periodo non superiore ad un anno.