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Consolidato nazionale: il modello per indicare la controllata in Italia

Consolidato nazionale: il modello per indicare la controllata in Italia

consolidato nazionale

Il D. Lgs. 147/2015 ha modificato la disciplina del consolidato nazionale (prevista dagli articoli 117 e seguenti del Tuir), per adeguare la normativa interna alla sentenza della Corte di giustizia del 12 giugno 2014. A tale scopo, sono state introdotte una serie di novità finalizzate a estendere l’ambito di applicazione del regime di tassazione di gruppo, con particolare riferimento alle società non residenti.

In base alla disciplina previgente, l’opzione per tale regime di tassazione era consentito:

  1. alle società residenti,
  2. alle società non residenti solo in qualità di controllanti e a condizione che:
  • fossero residenti in Paesi con i quali fosse in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
  • esercitassero attività d’impresa in Italia mediante una stabile organizzazione, il cui patrimonio comprendesse la partecipazione in ciascuna società controllata.

Nuova disciplina

La nuova disciplina ha eliminato il suddetto vincolo, consentendo alle società “sorelle”, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata a esercitare l’opzione, che assume il ruolo di consolidante.

Pertanto con l’articolo 6 del D.Lgs 147/2015 il legislatore ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo alle “società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato” (articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir), comunque residenti in Paesi dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, anche se privi di una stabile organizzazione,

Il modello

Il provvedimento del 6 novembre 2015 ha approvato il modello che permette alla controllante estera di designare la controllata in Italia; con il provvedimento sono, inoltre, chiarite le modalità di applicazione delle nuove disposizioni alle opzioni già in itinere.

La controllante non residente, identificata nel territorio dello Stato mediante attribuzione del codice fiscale, presentando il modello di cui al provvedimento 2015, autorizza la controllata scelta a esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo e, nello stesso tempo, si assume le responsabilità previste dall’articolo 127 del Tuir per le società o gli enti controllanti.

In più, dice il provvedimento, la controllante non residente può designare una sola controllata e la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo. La controllata designata però non può consolidare società da cui sia essa stessa controllata.

Il modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposito software disponibile sul sito delle Agenzia delle Entrate.

Disposizione Transitorie

 

Il provvedimento disciplina anche il transitorio; particolari disposizioni sono previste, infatti, per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione, attenendosi al criterio che consente, sussistendone i presupposti di legge, l’eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.