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Legge di Stabilità e Agricoltura nel 2016

Legge di Stabilità e Agricoltura nel 2016

Legge di Stabilità Agricoltura 2016

Legge di Stabilità Agricoltura 2016

Mediante la L.  28/12/2016 n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), viene disposto un pacchetto ampio e variegato di misure destinate sia alla crescita economica delle imprese agricole sia all’abbattimento degli oneri fiscali a loro carico ai fini delle imposte dirette ed indirette.

La decorrenza delle nuove disposizioni a favore dell’agricoltura è prevista a partire dall’1/1/2016. Aumenta, tra l’altro, la percentuale di compensazione sul latte fresco, oltre che sui bovini e sui suini (art. 1, co. 908).

Viene confermata, poi, l’eliminazione dell’IRAP per i soggetti esercenti un’attività agricola ex art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 (art. 1, co. 70), oltre all’esenzione assoluta dall’IMU sui terreni agricoli per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (art. 1, co. 13).

Stop all’IRAP

Viene abolita l’IRAP per le imprese che svolgono le attività agricole elencate dall’art. 32, co. 2, lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 917/1986 (coltivazione del terreno e di allevamento di animali con mangimi ottenibili dal terreno per almeno 1/4), con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015.

Si tratta della attività produttive di reddito agrario svolte da qualsiasi tipologia di impresa, in qualunque forma costituita, anche di società di persone o di capitali, comprese e cooperative agricole, della piccola pesca e i loro consorzi. Non importa, a tal fine, se le imprese agricole hanno optato per la tassazione catastale ovvero per quella ordinaria.

Sono escluse dal beneficio le cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nell’apposita sezione del registro prefettizio che, anche se sono nel settore dell’industria o del commercio, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura o dall’allevamento di animali, quando si avvalgono, per tali attività, in via abituale e continuativa, dell’approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata, le quali sono attualmente ammesse alla riduzione di aliquota IRAP.

Stop all’IMU ma non per tutti

Non è dovuta l’IMU, dall’1/1/2016, su tutti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (c.d. IAP), costituiti come società o imprese individuali, a condizione che siano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale agricola, a prescindere dalla loro ubicazione.

L’esonero dall’IMU vale anche nel caso del possesso dei terreni montani situati nei territori dei comuni di cui all’elenco allegato alla Circolare ministeriale n. 9/DF/1993, nonché dei terreni ubicati nei comuni delle isole minori ex allegato A annesso alla L. n. 448/2001, nonché di quelli con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e  inusucapibile.

L’agevolazione riguarda sia i terreni agricoli sia le aree fabbricabili possedute e condotte dagli IAP, le quali sono assimilate ai terreni agricoli. Va sottolineato che, quanto ai terreni agricoli esclusi dall’IMU, si assoggetta ad IRPEF il relativo reddito dominicale.

Nuove percentuali di compensazione sui prodotti lattiero-caseari

Sono elevate, mediante apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze congiuntamente con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi entro il 31/1/2016 (art. 34, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972), le percentuali di compensazione applicabili ad alcune tipologie di prodotti del settore lattiero-caseario  in misura non superiore al 10%, mentre le percentuali di compensazioni degli animali della specie bovina e suina sono aumentate rispettivamente alla misura massima del 7,7% e dell’8%.

Si osserva che, per i produttori agricoli operanti nel regime speciale IVA, le percentuali di compensazione applicate sull’ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli corrispondono alla detrazione che sostituisce l’IVA sugli acquisti.

Nuove percentuali di compensazione in vigore dall’1/1/2016 per i settori lattiero-caseario, suinicolo e dei bovini (art. 34, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972)

Descrizione del prodotto agricolo Aliquota ordinaria sulle cessioni Percentuale di compensazione *
Latte fresco non concentrato né zuccherato, non confezionato per la vendita al minuto, esclusi yoghurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, compreso latticello (o latte battuto), e altri tipi di latte fermentati o acidificati 10% Fino al 10%
Animali vivi della specie bovina 10% Fino al 7,7%
Animali vivi della specie suina 10% Fino all’8%

*La percentuale di compensazioni effettivamente spettante verrà stabilita con apposito decreto congiunto del MEF e del MIPAF che dovrà essere emesso entro il 31/1/2016.