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Guida al Regime Semplificato 2016

Guida al Regime Semplificato 2016

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Il regime semplificato è un metodo di tenuta della contabilità che può essere utilizzato dalle imprese individuale, professionisti individuale  e società di persone i cui ricavi non abbiano superato nell’anno solare precedente i seguenti limiti:

  • euro 400.000,00 se hanno per oggetto prestazioni di servizi
  • euro 700.000,00 se hanno per oggetto altre attività diverse dalla prestazione di servizi

Punti importanti sul Regime Semplificato 2016

Il contribuente ha comunque la facoltà di optare per il regime ordinario; in tal caso questo resta valido fino a revoca. L’opzione e la revoca per il regime ordinario si desumono dal comportamento concludente esercitato, a cui deve seguire la comunicazione espressa nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta.

I soggetti che adottano il regime della contabilità semplificata non sono obbligate a redigere il bilancio e sono esonerate dalla tenuta di scritture contabili quali il libro giornale, il libro inventari, le scritture ausiliarie. Devono, al contrario, tenere:

  • i registri IVA, nei quali vanno riportate anche le annotazioni non rilevanti ai fini dell’imposta in oggetto, ma che siano comunque rilevanti per la determinazione del reddito (ciò in considerazione del fatto che non vi è il libro giornale)
  • il registro dei beni ammortizzabili, sebbene sia possibile non istituire tale registro se l’imprenditore è in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria gli stessi dati che risulterebbero dal registro stesso
  • libri previsti dalla normativa sul lavoro (es. Libro Unico del Lavoro)

La L. n. 383 del 18/10/2001 ha soppresso l’obbligo di bollatura del registro dei beni ammortizzabili e dei registri IVA. L’unico adempimento da porre in essere rimane pertanto la numerazione progressiva delle pagine, che è ora eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle scritture.

I contribuenti in contabilità semplificata possono annotare le spese per prestazioni di lavoro dipendente cumulativamente nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che le spese risultino correttamente annotate nei libri prescritti dalla legislazione sul lavoro.