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Le novità sui nuovi regimi agevolati 2016

Le novità sui nuovi regimi agevolati 2016

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Alla luce delle nuove disposizioni, i regimi contabili di vantaggio in vigore dal 01.01.2016 sono:

  • Regime dei Minimi
  • Regime Forfettario
  • Regime Forfettario start up

Il Regime dei minimi è stato soppresso , ma resta in vigore al termine del quinquennio dall’inizio dell’attività o al compimento del 35° anno di età, questi soggetti possono transitare nel regime delle start-up applicando l’aliquota del 5%.

Il Regime Forfettario può essere adottato da ditte individuali imprese o professionisti già in attività che rispettano determinati requisiti:

  • Abbiano conseguito ricavi o compensi ragguagliati ad anno non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice Ateco specifico dell’attività.
  • Abbiano sostenuto spese per acquisizione di lavoro per importi complessivi inferiori a 5.000 euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro, lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dal familiare dell’imprenditore.
  • Il costo complessivo al lordo degli ammortamenti non deve superare i 20.000 euro.
  • Non possono avvalersi del regime coloro che abbiano conseguito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedente la soglia di 30.000 euro.

I soggetti in possesso di tali requisiti per accedere al regime forfettario non sono tenuti ad effettuare alcuna opzione, poiché il regime opera come regime naturale, devono sono adottare un comportamento concludente con le norme previste per tale regime a partire dall’inizio dell’anno. Coloro che non intendono adottare il regime forfettario possono scegliere di applicare l’iva e le imposte nei modi ordinari, l’opzione avviene tramite il comportamento concludente del contribuente ed è valida per un triennio.

Calcolo del reddito

Ai fini delle imposte sui redditi, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata senza tener conto dei costi di competenza o sostenuti nell’anno. Una volta determinato il reddito  si detraggono i contributi previdenziali obbligatori per legge.

Sul reddito cosi determinato si applica imposta del 15% sostitutiva dell’irpef delle relative addizionali, nonché dell’irap.

Regime forfettario start up

Per chi inizia l’attività nel 2016 l’aliquota sostitutiva del regime viene ridotta dal 15% a 5% per i primi 5 anni di attività.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario verificare i seguenti requisiti:

  • Il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • L’attività esercitata non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo.
  • Qualora l’attività sia il proseguimento di una attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore al lite dei ricavi o compensi previsti per il regime forfettario.

Le semplificazioni per chi utilizza i regimi di vantaggio

I soggetti che adottano tali regimi sono esonerati:

  • Della registrazione delle fatture emesse o corrispettivi
  • Della registrazione degli acquisti
  • Della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali.
  • Della dichiarazione e comunicazione annuale iva
  • Della comunicazione dello spesometro.
  • Delle comunicazioni black list
  • Sono esclusi dalla presentazione della dichiarazione irap
  • Sono esclusi dalla presentazione degli studi di settore
  • Per quanto riguarda i sostituti d’imposta, non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita in fattura
  • Non effettuano la ritenuta alla fonte.

Sono obbligati:

  • A numerare e conservare le fatture d’acquisto
  • A certificare e conservare le ricevute fiscali e fatture. A tal proposito sulle fatture emesse al posto dell’iva andrà riportata la dicitura: “Operazione in franchigia iva” con indicazione della norma
  • A presentare gli elenchi intrastat
  • A versare l’iva in relazione agli acquisti di beni IntraUe di importo annuo superiore a euro 10.000 euro e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

Versamento previdenziale artigiani e commercianti

Gli imprenditori che applicano il regime forfetario, obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso la gestione artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale.

Partita IVA, regime forfetario 2016: contributi INPS artigiani e commercianti

gli artigiani e i commercianti che operano nel forfettario dovranno osservare le scadenze ordinarie (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%).
Successivamente, dovranno verificare, in sede di Modello UNICO 2017 Redditi 2016, se il reddito “forfettario” (ottenuto applicando al fatturato il coefficiente di redditività relativo) sia maggiore o inferiore al “reddito minimale” ridotto del 35% e fissato dall’INPS per il 2016.
A fine anno il reddito forfettario potrà essere:

  • inferiore al minimale, in questo caso il contribuente non dovrà versare alcun saldo e acconto;
  • superiore al minimale, in questo caso il contribuente calcolerà il saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente applicando l’aliquota prevista per il 2016 ma ridotta del 35%.