L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni. L’attività può essere svolta con tecniche manuali o con l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge.
L’estetista che intende esercitare l’attività in modo autonomo deve essere in possesso dell’abilitazione professionale di estetista, avere i requisiti di imprenditore artigiano definiti tali dalla legge quadro per l’artigianato, deve essere in possesso dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività.
Le imprese artigiane esercenti l’attività di estetista possono vendere o cedere alla clientela prodotti cosmetici solo per la continuità dei trattamenti e non si applicano le disposizioni relative all’iscrizione al registro degli esercenti il commercio.
Le imprese che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della abilitazione professionale per estetista, per queste imprese non sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane.
L’attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell’esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
L’estetista non può svolgere prestazioni a carattere terapeutico.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista è rilasciata dall’ufficio attività produttive del comune dove ha sede l’azienda con la nomina del Direttore Tecnico. Nelle imprese artigiane il Direttore Tecnico deve essere obbligatoriamente il titolare della ditta individuale, o un socio nel caso di società.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata a:
Il richiedente ha l’obbligo di iniziare l’attività entro 3 mesi dalla data di notifica del rilascio dell’autorizzazione.