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Modifiche al redditometro, uno strumento in confusione

Modifiche al redditometro, uno strumento in confusione

Modifiche al redditometro, uno strumento in confusione

Il redditometro nasce come strumento che fa presumere un reddito, che puoi non avere mai avuto, ma che deve essere tassato solo per il fatto che hai sostenuto determinate spese. Poi è passato attraverso una serie di modifiche sino al cambiamento attuale. Vediamo di riassumere i termini della questione.

Il redditometro vede la luce con l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, intitolato “Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche”.

L’accertamento in base al redditometro prevedeva la ricostruzione induttiva del reddito di una persona fisica mediante l’utilizzo di alcuni indicatori di capacità contributiva, individuati nel D.M. del 10 settembre 1992 e successive modifiche, ai quali venivano applicati determinati coefficienti moltiplicatori. All’inizio il contribuente doveva fare attenzione a non consumare spese che riguardassero beni i cui coefficienti potessero ipotizzare redditi superiori a quelli effettivamente conseguiti. Quindi se si voleva acquistare un’auto d’epoca, rinunciando a vacanze e altro, si sapeva che ciò avrebbe comportato un possibile accertamento fiscale.

Altre modifiche

Tuttavia il comma quinto dell’art. 38 riguardava anche la possibilità di essere accertati se si effettuavano acquisti di beni esorbitanti il reddito dichiarato. Si trattava di incrementi patrimoniali che il Fisco avrebbe imputato all’anno in cui erano avvenuti ed ai quattro anni precedenti.

Con il D. L. n. 78/2010 cambia la metodologia del redditometro. Si definiscono un centinaio di spese da tenere in considerazione, una specie di paniere, si elimina il comma 5 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73 ma il contribuente dovrà sempre provare che la spesa per l’acquisto di un bene patrimoniale sia stata finanziata con redditi diversi da quelli prodotti nello stesso periodo di imposta, redditi esenti o redditi tassati con ritenute a titolo di imposta fornendone idonea documentazione.

Altre novità

Un’altra novità riguarda il valore di presunzione legale relativa allo strumento di accertamento. Se, infatti, nella versione prima delle modifiche, la stessa Corte di Cassazione riteneva che questa tipologia d’accertamento fosse basata su presunzioni legali relative, la nuova versione della norma ne indeboliva la presunzione.

Il nuovo art. 38 del D.P.R. n. 600/73 infatti, nonostante confermi l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, pone a carico dell’Amministrazione Finanziaria l’obbligo di convocazione del contribuente stesso e del successivo contraddittorio al fine di permettergli di fornire tutti i dati necessari ad adeguare i risultati del redditometro.

Proprio questa necessità di adattamento dello strumento al caso specifico sembrerebbe derubricare da presunzione legale relativa a presunzione semplice la nuova versione dell’accertamento sintetico e redditometrico.

Le modifiche saranno applicabili esclusivamente a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2009; la formulazione previgente dell’articolo 38 continuerà invece ad essere utilizzata per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 2005 (solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione), 2006, 2007 e 2008.

Allo stato attuale l’Agenzia delle Entrate sta in molti casi imputando in annualità dal 2008 all’indietro gli incrementi patrimoniali avvenuti dal 2009 in poi, mentre relativamente alla prova contraria, sono sempre di più le sentenze che, in costanza dell’orientamento della Cassazione (sentenza 13289 del 2011), affermano che si tratta di presunzioni semplici. Per questo motivo, il contribuente può dimostrare che le spese imputate dai decreti sono assolutamente sganciate dalla realtà.