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Regole “incrociate” per gli interpelli CFC

Regole “incrociate” per gli interpelli CFC

interpelli

L’art. 8 del DLgs. 147/2015 ha eliminato l’obbligatorietà dell’interpello volto alla disapplicazione del regime CFC  il quale, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, diviene quindi facoltativo.

Dalla recente evoluzione normativa, la presentazione di un’istanza di interpello segue regole procedurali diverse a seconda del periodo di imposta a cui è riferita, nonché del momento in cui l’istanza è presentata.

Disciplina transitoria

Alle istanze presentate dal 1° gennaio 2016 si rendono quindi applicabili le nuove regole stabilite dal DLgs. 156/2015.

In attesa delle disposizioni attuative, per le modalità di presentazione e le ulteriori regole procedurali (entro il 31 gennaio 2016), opera la disciplina transitoria prevista dall’art. 8 co. 4 dello stesso D.Lgs. 156/2015, in base al quale alle istanze di interpello presentate prima dell’emanazione delle suddette disposizioni attuative “restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell’istanza”. Pertanto, anche per le istanze presentate dal 1° gennaio, occorrerà far riferimento alle regole stabilite dal DM 429/2001 per quanto non espressamente disciplinato dal D.Lgs. 156/2015.

Sotto il profilo pratico, il confronto tra vecchia e nuova disciplina impone di analizzare:

  1. i termini di presentazione delle istanze stesse;
  2. le tempistiche della risposta;
  3. il valore vincolante o meno della risposta resa;
  4. l’impugnabilità del diniego;
  5. gli effetti della mancata presentazione.

Le differenze

  1. Fino al 31 dicembre 2015, in vigenza del “vecchio” art. 11 della L. 212/2002 e dell’art. 5 del DM 429/2001, le istanze devono essere presentate, 120 giorni prima del termine di presentazione del modello UNICO in cui si intendono far valere le esimenti.

Tale impostazione viene meno nel nuovo impianto normativo, posto che l’art. 2 comma 2 del DLgs. 156/2015 prevede che le istanze devono essere presentate “prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione (…) senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all’amministrazione per rendere la propria risposta”. Ne risulta che, come emerge anche dalla Relazione illustrativa allo schema di decreto in materia di contenzioso tributario, il termine ultimo per l’invio dell’istanza è individuato nel termine di presentazione della dichiarazione (30 settembre, per i “soggetti solari”). Resta ferma, anche in tale contesto, l’opportunità di presentare l’istanza in tempo “utile” per recepirne la risposta in dichiarazione; qualora, invece, non sia possibile ottenere la risposta prima dell’invio della dichiarazione, diverrà comunque possibile il successivo adeguamento mediante ravvedimento operoso.

  1. Non cambiano, invece, i tempi di risposta, fissati in120 giorni (salvo silenzio assenso) in entrambe le discipline e il carattere non vincolante, per il contribuente, della risposta fornita. A tale riguardo, il DLgs. 156/2015 precisa però che la risposta vincola “ogni organo dell’Amministrazione finanziaria”, ivi inclusa la Guardia di Finanza.

In entrambe i contesti normativi, inoltre, la risposta presenta carattere “ultrattivo”, rimanendo valida fino al mutare delle condizioni sulla base delle quali è stata resa.

  1. Il DLgs. 156/2015 interviene altresì a definire la generale non impugnabilità del diniego reso nel caso degli interpelli presentati ai sensi del nuovo art. 11 della L. 212/2000, con l’unica eccezione dell’interpello obbligatorio di cui al comma 2 dello stesso articolo (c.d. interpello “disapplicativo”). La nuova disciplina, quindi, pone fine al dibattito giurisprudenziale circa l’impugnabilità della risposta in esame.
  2. Il venir meno del carattere obbligatorio dell’interpello determinerà altresì il venir meno degli effetti sanzionatori legati alla mancata presentazione, sinora rappresentati dalla sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro (art. 11 comma 1 lett. a) del DLgs. 471/97), nonché, qualora sia constatata l’assenza delle esimenti, dalle sanzioni per infedele dichiarazione nella misura massima.

Dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, infatti, sui contribuenti che non presenteranno interpello o che lo presenteranno ma otterranno risposta negativa, graverà la nuova sanzione del 10% del reddito della partecipata (in proporzione alla partecipazione detenuta), con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 50.000 euro, prevista dall’art. 8 co. 3-quater del D.Lgs. 471/97 in caso di mancata segnalazione nel modello UNICO delle partecipazioni in controllate estere soggette alla disciplina CFC.