L’art. 8 del DLgs. 147/2015 ha eliminato l’obbligatorietà dell’interpello volto alla disapplicazione del regime CFC il quale, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, diviene quindi facoltativo.
Dalla recente evoluzione normativa, la presentazione di un’istanza di interpello segue regole procedurali diverse a seconda del periodo di imposta a cui è riferita, nonché del momento in cui l’istanza è presentata.
Alle istanze presentate dal 1° gennaio 2016 si rendono quindi applicabili le nuove regole stabilite dal DLgs. 156/2015.
In attesa delle disposizioni attuative, per le modalità di presentazione e le ulteriori regole procedurali (entro il 31 gennaio 2016), opera la disciplina transitoria prevista dall’art. 8 co. 4 dello stesso D.Lgs. 156/2015, in base al quale alle istanze di interpello presentate prima dell’emanazione delle suddette disposizioni attuative “restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell’istanza”. Pertanto, anche per le istanze presentate dal 1° gennaio, occorrerà far riferimento alle regole stabilite dal DM 429/2001 per quanto non espressamente disciplinato dal D.Lgs. 156/2015.
Sotto il profilo pratico, il confronto tra vecchia e nuova disciplina impone di analizzare:
Tale impostazione viene meno nel nuovo impianto normativo, posto che l’art. 2 comma 2 del DLgs. 156/2015 prevede che le istanze devono essere presentate “prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione (…) senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all’amministrazione per rendere la propria risposta”. Ne risulta che, come emerge anche dalla Relazione illustrativa allo schema di decreto in materia di contenzioso tributario, il termine ultimo per l’invio dell’istanza è individuato nel termine di presentazione della dichiarazione (30 settembre, per i “soggetti solari”). Resta ferma, anche in tale contesto, l’opportunità di presentare l’istanza in tempo “utile” per recepirne la risposta in dichiarazione; qualora, invece, non sia possibile ottenere la risposta prima dell’invio della dichiarazione, diverrà comunque possibile il successivo adeguamento mediante ravvedimento operoso.
In entrambe i contesti normativi, inoltre, la risposta presenta carattere “ultrattivo”, rimanendo valida fino al mutare delle condizioni sulla base delle quali è stata resa.
Dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, infatti, sui contribuenti che non presenteranno interpello o che lo presenteranno ma otterranno risposta negativa, graverà la nuova sanzione del 10% del reddito della partecipata (in proporzione alla partecipazione detenuta), con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 50.000 euro, prevista dall’art. 8 co. 3-quater del D.Lgs. 471/97 in caso di mancata segnalazione nel modello UNICO delle partecipazioni in controllate estere soggette alla disciplina CFC.