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Vizi di notifica di una cartella Equitalia: quando l’atto è nullo?

Vizi di notifica di una cartella Equitalia: quando l’atto è nullo?

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Con il verbo “notificare”, dal punto di vista giuridico, significa portare a conoscenza di qualcuno una posizione/atto esistente in proprio nome. In riferimento alla notifica esattoriale, in via generale, è eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente-debitore (casa abitazione, ufficio, azienda e quant’altro) ed è certificata dalla specifica notifica ovvero dalla dichiarazione con cui il soggetto incaricato alla consegna (messo notificatore) attesta la data, l’ora e luogo di consegna dell’atto nella mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonché le ricerche effettuate e le motivazioni dell’eventuale mancata consegna.

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La mancata notifica o la presenza di vizi di notifica dell’atto può permettere al contribuente-debitore di formulare una contestazione del tributo richiesto, anche in sede di ricorso giurisdizionale e, di conseguenza, facilitare il disconoscimento della pretesa dell’ente impositore.

Entro quando la cartella deve essere notificata?

In riferimento alle imposte dirette e indirette, l’art. 25 del DPR n. 602/1973, dispone che la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  • del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. In detta ipotesi, si considera il periodo d’imposta in cui l’accertamento è divenuto definitivo per decorrenza dei termini per impugnare o l’esercizio in cui si è formato il giudicato relativo alla sentenza di rigetto del giudice tributario;
  • del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica eseguita ai sensi degli articoli 36-bis e seguenti del DPR n.602/1973 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72;
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale, di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600/73.

Provvedimenti recettizi

Gli atti impositivi sono provvedimenti “recettizi” che nascono soltanto se regolarmente notificati. Di conseguenza, ogni vizio concernente la notifica dovrebbe, almeno secondo una parte della dottrina più qualificata, comportare l’inesistenza dell’atto.

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Sul punto, il comma 3 dell’art. 19 del Dlgs n546/1992 dispone che “la mancata notificazione degli atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.

Una sentenza della Corte di Cassazione del 25/07/2007 (n.16412) ha chiarito l’operatività del citato comma 3, dell’articolo 19, affermando che nella sequenza procedimentale imposta dal legislatore:

“[…] L’omissione della notificazione di una atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta […] di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli, rimanendo esposto alla successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto o di impugnare cumulativamente quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria”

Sentenza Corte di Cassazione

 

Risulta ovvio che, coerentemente alla sentenza della Corte di Cassazione su riportata, la strategia difensiva si delineerà a seconda della casistica di riferimento. L’opzione della radicale contestazione della pretesa tributaria lascia comunque aperti i termini all’amministrazione finanziaria di rimediare all’omessa notifica (qualora nei tempi), riaprendo i termini mediante emissione di effettivo atto notificante, e, nello stesso tempo, creando nuovi scenari di giudizio.