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Azione di responsabilità contro gli amministratori di una snc

Azione di responsabilità contro gli amministratori di una snc

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Con la sentenza della Cassazione n. 262 depositata l’11/12/2015, il panorama legislativo inerente l’azione di responsabilità esperibile da parte dei soci (art 2393 bis C.C) contro gli amministratori di una snc, e prescritto durante il periodo di carica (art. 2941 numero 7), è destinato a subire notevoli modifiche.

La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2941-numero 7, del Codici Civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. In passato, il già citato art. 2941, solamente per gli amministratori delle persone giuridiche prevedeva la sospensione della prescritta azione di responsabilità, e, quindi, ad esempio per le società per azioni o per le società a responsabilità limitata.

La questione di fondo che ha fatto sì che si accendessero gli interessi della Suprema Corte è stata il diverso trattamento nell’esperire l’azione di responsabilità nelle società di persone rispetto a quelle di capitali.

Responsabilità e Società di persone

Si poterebbe, infatti, dire che nelle società di persone la ristretta compagine sociale sia associata alla facile identificazione dei soggetti e delle azioni che regolano la quotidianità della vita aziendale nonché la facilità di individuare eventuali episodi di cattiva gestioni tali da poter promuovere senza indugio una causa per il risarcimento del danno. La Suprema Corte non condividendo quanto sopra considerato, ha ritenuto fondata la questione di incostituzionalità, per contrasto con il principio di uguaglianza.

I cinque anni della prescrizione dell’azione di responsabilità, dunque, non si contano per tutto il periodo in cui l’amministratore incolpato della snc ricopre la sua carica.

Dalla sentenza all’inizio riportata, si legge: “…è più difficile per le società acquisire compiuta conoscenza degli illeciti, che gli stessi hanno commesso, e determinarsi a promuovere le azioni di responsabilità”. Alla luce di questo, gli “Ermellini”, hanno voluto evidenziare come il possibile contrasto tra soci e amministratori si sviluppa in termini identici sia per le società di capitali che per quelle di persone. La personalità giuridica quindi non rappresenta una peculiarità tale da poter giustificare un diverso trattamento.

Nello stesso tempo si ritiene plausibile che i soci non partecipanti all’amministrazione societaria, non siano meno bisognosi di tutela rispetto agli analoghi soci di una società di capitali.

Coesistenza elementi comuni

La coesistenza di elementi comuni tra società di persone e di capitali è già una realtà consolidata nell’ordinamento societario, basti pensare, a titolo d’esempio, ad alcuni tratti caratteristici dei modelli organizzativi utilizzati dalle società a responsabilità limitata importati direttamente dalle società di persone.

Il nuovo orientamento dalla Cassazione delineato, ha in definitiva eliminato l’elemento  discriminatorio della “personalità giuridica”, ritenuto arbitrario e privo di qualsiasi elemento giustificativo, per ciò che concerne la possibilità di intraprendere da parte dei soci delle società di persone, l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.