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Breve excursus sulla tassazione nella Confederazione Svizzera

Breve excursus sulla tassazione nella Confederazione Svizzera

In questa prima parte tratterrò sommariamente il sistema fiscale della Confederazione Elvetica.

A differenza del nostro sistema fiscale composto da numerose leggi fiscali spesso in contrasto tra loro, il sistema fiscale svizzero e austriaco si caratterizzano per essere dotati di efficaci, precisi e chiari contesti normativi che esclude ogni ipotesi di interpretazione.

I sistemi fiscali menzionati sono pure accompagnati da una struttura burocratica snella e rapida.

La combinazione perciò di uno Stato che garantisca chiarezza normativa e leggerezza strutturale può solamente che attirare l’imprenditore voglioso di svolgere la propria attività in modo regolare, senza inutili perdite di tempo e di denaro in pleonastiche procedure burocratiche e iniqui balzelli.

Confederazione Svizzera

Il sistema fiscale svizzero è un sistema molto favorevole dal punto di vista fiscale. In principio la tassazione è molto bassa tale da porlo secondo la nostra Amministrazione fiscale come stato a fiscalità privilegiata e considerarlo come un Paese da includere nella lista nera (con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio).

Le imposte sono suddivise in imposte federali e poi in imposte cantonali e comunali:

1) Imposta sull’utile delle persone giuridiche – livello Federale

La Confederazione preleva l’imposta sull’utile delle persone giuridiche in base a un’aliquota fissa dell’8,5 % sugli utili netti di società di capitali e società cooperative. Per le associazioni, le fondazioni e altre persone giuridiche nonché per i fondi d’investimento si applica invece un’aliquota fissa del 4,25 %. L’imposta federale sul capitale è stata abrogata.

2) Persone imponibili

Per persone imponibili s’intendono le persone giuridiche con sede in Svizzera, ad esempio società di capitali, società a garanzia limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, fondazioni e investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto. Dato che, ai fini fiscali, le società di persone sono trasparenti, ogni socio viene tassato individualmente. Le società che hanno la loro sede o amministrazione effettiva nel territorio svizzero sono considerate domiciliate in Svizzera.

3) Utile imponibile

Le società domiciliate in Svizzera sono assoggettate all’imposta sull’utile generato a livello mondiale, eccezion fatta per l’utile attribuibile a stabilimenti fissi o proprietà immobiliari all’estero.

Tale utile è escluso dalla base imponibile svizzera e viene preso in considerazione solo ai fini della progressione delle aliquote nei cantoni che applicano ancora il sistema progressivo.

Le società domiciliate all’estero sono assoggettate solo all’imposta sull’utile generato in Svizzera, ovvero su utili e/o ricavi da partecipazioni frutto dell’attività economica, degli stabilimenti fissi o delle proprietà immobiliari site in Svizzera, laddove l’utile da sostanza immobiliare include l’utile derivante dalla compravendita di proprietà immobiliari. In linea di principio la contabilità di una società svizzera e, in caso di una società estera, quella della succursale, costituiscono la base per determinare l’utile imponibile. Generalmente vi sono pochissime differenze tra l’utile societario e l’utile imponibile, eccezion fatta per gli utili di capitale e i dividendi che beneficiano a livello fiscale della riduzione per partecipazioni, per alcune correzioni richieste dalla normativa fiscale e per le perdite riportabili fiscalmente per un periodo di sette anni.

Di norma le deduzioni ammesse sono gli ammortamenti, le imposte pagate, gli interessi passivi nonché le commissioni/royalties di gestione e amministrazione; quest’ultime sono detraibili purché venga soddisfatto il principio di libera concorrenza.

4) Capitale proprio occulto

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emesso diverse norme di garanzia («safe-harbour rules») in riferimento al capitale proprio occulto (denominato anche «thin capitalization») applicabili a finanziamenti tra parti correlate. Queste norme non interessano il finanziamento di terzi. Nello specifico, si ricorre al rapporto tra attivi e patrimonio netto per determinare se una società è adeguatamente finanziata.

Le norme sulla «thin capitalization» prevedono che ogni classe di attivi (in genere il valore venale, ma spesso possono bastare anche valori contabili inferiori) sia coperta da una certa percentuale di patrimonio netto.

Il finanziamento tra le parti correlate che supera la soglia di indebitamento consentito secondo le percentuali fornite dall’AFC viene riclassificato come patrimonio netto e sommato al capitale imponibile ai fini dell’imposta sul capitale prelevata dai cantoni/comuni, a meno che non sia possibile dimostrare che, nella fattispecie, le condizioni di indebitamento applicate siano più appropriate.

Inoltre, gli interessi finanziari deducibili possono essere calcolati moltiplicando il finanziamento massimo consentito per i tassi d’interesse determinati dall’AFC.

Se gli interessi versati alle parti correlate superano l’ammontare che può essere pagato in base al finanziamento massimo consentito, allora questi interessi vanno ad aggiungersi all’utile imponibile e al contempo considerati dividendi occulti soggetti all’imposta preventiva del 35 %.

5) Consolidato di gruppo

Ai fini dell’imposta sull’utile, in Svizzera ogni soggetto imponibile viene tassato individualmente. Non è prevista l’introduzione del consolidato di gruppo.

6) Ristrutturazioni di gruppi

In Svizzera le ristrutturazioni di gruppi sono regolamentate dalla legge sulla fusione che disciplina le riorganizzazioni sia dal punto di vista fiscale che giuridico e, qualora vengano soddisfatti determinati criteri, possono avvenire senza alcun impatto sotto il profilo fiscale purché gli attivi restino in Svizzera e i valori contabili degli attivi e passivi rimangano invariati.

7) Imposta sull’utile delle persone giuridiche – livello cantonale e comunale

Vista l’armonizzazione a livello cantonale/comunale, la maggior parte delle norme tributarie sono identiche o molto simili alle disposizioni federali illustrate sopra (ad es. la riduzione per partecipazioni, la deduzione delle perdite e nella maggior parte dei casi, regole sul capitale proprio occulto).

Per precisione: I regimi fiscali speciali

A differenza del diritto fiscale federale, le varie normative cantonali prevedono regimi tributari speciali, ovvero trattamenti speciali di cui le società possono beneficiare posto che siano adempiute le condizioni secondo la legge sull’armonizzazione fiscale. Di seguito sono riportati i regimi tributari applicati in Svizzera e rilevanti nel confronto internazionale.

A) Società holding

A1) Sono considerate società holding le imprese svizzere (o gli stabilimenti permanenti di società estere) il cui scopo principale è, secondo il loro statuto, la detenzione e l’amministrazione durevole di partecipazioni. Inoltre, le società holding devono adempiere alla condizione secondo la quale le partecipazioni devono rappresentare due terzi degli attivi oppure due terzi dei redditi (dividendi o utili di capitale). Una società holding che risponde a tali caratteristiche è esente da tutte le imposte sugli utili a livello cantonale/comunale, ad eccezione degli utili da sostanza immobiliare in Svizzera, che sono imponibili previa deduzione degli oneri ipotecari che abitualmente gravano su questo tipo di proprietà. In linea di principio l’aliquota d’imposta effettiva applicata ad una holding è del 7,83% (pari all’aliquota dell’imposta federale sull’utile), al lordo della riduzione per partecipazione per i dividendi e l’utile.

A2) A livello cantonale/ comunale si applica un’imposta sul capitale ridotta.

B) Società mista

Sebbene nei vari cantoni vengono utilizzate denominazioni diverse, sul piano internazionale questo status fiscale è per lo più definito come «società mista». Una società mista può svolgere determinate attività commerciali in Svizzera. Di norma, almeno l’80 % dell’utile da attività commerciale deve però essere di provenienza estera (ovvero, al massimo il 20 % dell’utile può essere riconducibile a fonti svizzere). Molti cantoni esigono inoltre che almeno l’80 % dei costi sia legato ad attività effettuate all’estero. Le società che soddisfano i criteri di cui sopra possono richiedere un trattamento fiscale secondo le prescrizioni riportate di seguito:

  • I ricavi da partecipazioni (compresi dividendi, utili di capitale e di rivalutazione) sono esenti da imposta.
  • Gli altri proventi generati in Svizzera sono imponibili secondo l’aliquota ordinaria.
  • I proventi ottenuti all’estero sono assoggettati a livello cantonale/comunale ad un’imposizione parziale a seconda dall’attività esercitata in Svizzera.
  • Le spese giustificate per scopi inerenti all’attività commerciale sono deducibili dall’utile al quale sono economicamente correlate. Per quanto riguarda le perdite da partecipazioni, esse sono unicamente deducibili dall’utile da partecipazioni imponibile (ovvero dall’utile che non viene percepito esentasse).
  • Si applicano aliquote d’imposta ridotte sul capitale.

C) Imposta sul capitale

A livello tributario cantonale/comunale, solo i cantoni prelevano un’imposta sul capitale, che viene di norma calcolata in base al patrimonio netto della società (cioè capitale azionario, plusvalenze versate, riserve legali, altre riserve e utili riportati). La base imponibile delle società comprende inoltre eventuali accantonamenti non deducibili fiscalmente, altre riserve latenti e il finanziamento che, dal punto di vista economico, vale come patrimonio netto secondo la normativa svizzera sul capitale proprio occulto. Alcuni cantoni computano l’imposta sull’utile cantonale nell’imposta sul capitale. Le aliquote d’imposta variano da un cantone all’altro e dipendono dallo status fiscale della società. In media le aliquote variavano tra lo 0,0010% e lo 0,5288% per le società soggette ad imposizione ordinaria e tra lo 0,0010% e lo 0,4028% per le società che hanno diritto ad un regime fiscale speciale.

D) Incentivi fiscali

La Svizzera offre incentivi fiscali sia a livello federale che cantonale. Tuttavia quelli federali possono essere concessi soltanto in alcune regioni.

E) Livello federale

Il Parlamento svizzero ha stilato un elenco delle regioni più decentrate e/o economicamente meno prospere che sono autorizzate a concedere incentivi commerciali, compresa l’esenzione parziale o totale dall’imposta sull’utile delle persone giuridiche per un periodo fino a 10 anni. Queste agevolazioni fiscali possono essere concesse per progetti d’investimento che soddisfano determinate condizioni, ad esempio la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore produttivo, il divieto di concorrenza ad imprese esistenti ecc.

F) Livello cantonale e comunale

La maggior parte dei cantoni offrono esenzioni parziali o totali da imposte cantonali/comunali per un periodo fino a 10 anni decidendo caso per caso. In particolare, è possibile ottenere incentivi per la creazione di una nuova azienda o per un progetto di espansione che riveste speciale importanza economica per il cantone. Non bisogna tuttavia dimenticare che, in linea generale, gli incentivi commerciali vengono concessi soprattutto per la creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale.