
Grazie al
Dm 27 ottobre 2015, sarà possibile gestire la piattaforma per il commercio elettronico con un’unica procedura di certificazione. Si potranno vendere libri cartacei o far scaricare musica tramite internet senza dover emettere alcun
documento fiscale, ma annotando l’operazione nel
registro dei corrispettivi (ai sensi dell’art. 24 del D.p.r. 633/1972) entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Nuova disciplina
Con riferimento a quest’
ultimo aspetto, inoltre, qualora il soggetto decidesse di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi (ai sensi dell’art. 2, D.Lgs 127/2015) sarebbe esonerato, a partire dal 1° gennaio 2017, anche dalla
registrazione giornaliera dei corrispettivi.
L’
esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni di commercio elettronico diretto “
business to consumer” (B2C) ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015; mentre rimane invariato l’obbligo per le operazioni tra soggetti passivi “
business to business” (B2B), che seguono le regole ordinarie.
Tipologie di commercio elettronico
L’
e-commerce, in relazione alle concrete modalità di esecuzione del contratto, si distingue in:
- commercio elettronico “indiretto”, che riguarda la cessione fisica di beni materiali, mediante l’utilizzo di internet, con conseguente conclusione del contratto e del relativo pagamento. Il bene viene recapitato usando le vie tradizionali, ad esempio, l’acquisto di un libro con consegna a mezzo corriere
- commercio elettronico “diretto”, che consiste nella cessione elettronica di beni virtuali o di servizi, in cui tutte le fasi della transazione avvengono online come, ad esempio, l’acquisto di une-book scaricato direttamente da internet.
Inoltre, a seconda dei
soggetti che prendono parte al processo di vendita, il commercio elettronico può essere classificato in:
- business to consumer (B2C), quando le transazioni commerciali avvengono tra imprese e consumatori finali
- business to business (B2B), nel caso in cui le transazioni sono effettuate tra imprese.
Il commercio elettronico diretto
Ai sensi della
direttiva comunitaria 2006/112/Ce, per servizi di commercio elettronico diretto si intendono tutti quei servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un
intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
La nuova regola per il commercio elettronico diretto "B2C"
Per comprendere la
ratio della
nuova regola, occorre ricordare che il commercio elettronico indiretto viene assimilato alle vendite per corrispondenza e, per effetto delle disposizioni del decreto 696/1996, è esonerato dalla certificazione dei corrispettivi, mentre il
commercio elettronico diretto è assimilato alle prestazioni di servizi, quindi, assoggettato all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Obbligo di certificazione, addio!
Ebbene, la nuova regola, con efficacia retroattiva dal
1° gennaio 2015, equipara il commercio elettronico diretto a quello indiretto; di conseguenza, esonera dall’
obbligo di certificazione dei corrispettivi le
operazioni di commercio elettronico diretto nei confronti dei consumatori finali (B2C), a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione.
È opportuno evidenziare che l’
esonero dalla certificazione fiscale si aggiunge a quello già previsto dal D.Lgs 42/2015, che ha introdotto, all’articolo 22 del D,p.r. 633/1972, il punto 6-
ter), secondo cui l’
emissione della fattura non è più obbligatoria per le prestazioni di
servizi di telecomunicazione, di servizi di
tele/
radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’
esercizio d’impresa, arte o professione.