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Nuovo modello INTRA 12


Con il provvedimento del 25 agosto 2015 l’Amministrazione Finanziaria ha dato il via libera al nuovo modello INTRA 12. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 326 lett. g) della legge di stabilità 2013, all’art. 49 del DL 331/93 che disciplina tale adempimento, si è reso necessario adeguare la relativa modulistica.
Soggetti Obbligati
I soggetti obbligati a compilare e trasmettere il modello INTRA 12 sono:
- Gli enti non commerciali e le associazioni di cui all’ 4 comma 4 del DPR 633/72, non soggetti passivi d’imposta, tra cui si annoverano:
– gli enti pubblici, ivi compresi gli enti locali (Regioni, Province, Comuni);
– gli enti non commerciali di natura privata (tra cui fondazioni, circoli, comitati);
– gli enti associativi (cfr. associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica);
– altri enti senza personalità giuridica;
– le società semplici.
Per gli enti non commerciali soggetti passivi agli effetti dell’IVA, il modello è utilizzato limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali.
- I produttori agricoli in regime di esonero, di cui all’art. 34, comma 6 del DPR 633/72 che:
– nel 2014 hanno realizzato (o, nel caso di inizio attività nel corso dell’anno, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli;
– hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro di cui all’ 38, comma 5, lett. c) del DL 331/93, ovvero hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia su tali acquisti ai sensi dell’art. 38 comma 6.
Termini di presentazione
La Legge n. 228/2012 prevede che la comunicazione, in via telematica, del modello Intra 12 debba essere effettuata entro la fine di ciascun mese indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.
Gli enti non commerciali e i produttori agricoli “esonerati” tenuti alla presentazione dei modelli INTRA 12 devono avvalersi del nuovo modello, in vista della scadenza del 30 novembre 2015.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 agosto 2015 n. 110450, approvando il nuovo modello, ne ha infatti previsto l’utilizzo a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Entro la fine del mese di novembre, dunque, sono comunicate le operazioni passive registrate nel mese di settembre 2015.
Cosa indicare nel nuovo modello
Il provvedimento del 25 agosto 2015 ha specificato che nel nuovo modello INTRA 12 deve essere indicato l’ammontare:
- degli acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione (art. 17 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72);
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura (art. 17 comma 2 primo periodo del DPR 633/72);
- degli acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del DL 331/93, il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.