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Il nuovo interpello: Quali novità e cosa cambia

Il nuovo interpello: Quali novità e cosa cambia

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Il DLgs 156/2015, entrato in vigore dal 7.11, apporta rilevanti modifiche alla disciplina dell’interpello. Uno strumento fondamentale per le aziende che vogliono conoscere preventivamente gli orientamenti degli uffici, per ciò che concerne la comprensione, l’interpretazione nonché applicazione delle norme fiscali.

Se in passato un limite all’utilizzo dello strumento era rappresentato dai tempi di attesa per ottenere una risposta da parte dell’amministrazione finanziaria, che se superati i 120 giorni si trasformava in silenzio assenso, i nuovi termini prevedono scadenza certa superata la quale si forma il silenzio assenso dell’amministrazione finanziaria sulla soluzione proposta dal contribuente. I nuovi termini si differenziano in:

  • 90 giorni per la risposta agli interpelli ordinari;
  • 120 giorni per gli interpelli probatori, relativi all’abuso del diritto ed atti antielusivi.

Le diverse tipologie di interpello a seguito della riforma

La relazione di accompagnamento alla riforma riconosce quattro tipi di interpello principale, in realtà proprio per effetto del D.Lgs 128/2015 ulteriori 3 vengono aggiunte a quelli già esistenti.

  • Interpello ordinario – Quello in base al quale si richiede la corretta interpretazione di una disposizione tributaria a fronte di una condizione di obiettiva incertezza ovvero il cosiddetto interpello qualificatorio dove la domanda non riguarda la norma in sé ma la qualificazione della fattispecie. Un esempio, potrebbe essere quello della individuazione di una spesa tra quelle di pubblicità o di rappresentanza ovvero sulla esistenza di una stabile organizzazione.
  • Interpello probatorio – E’ dalla normativa definito come l’interpello per la verifica della sussistenza delle condizioni e della valutazione di idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti. Ne sono un esempio: le istanze previste ai fini del riconoscimento del beneficio ACE (art. 1 DL 6/12/2011 n.201); le istanze presentate dalle società che possiedono i requisiti per essere considerate “non operative”; le istanze presentate ai fini CFC per la dimostrazione dei requisiti previsti dall’art. 167 comma 5 del TUIR; ecc.
  • Interpelli disapplicativi – si tratta dell’unica forma di interpello possibile e riguardante la fattispecie legata al riporto delle perdite nell’ambito dell’applicazione degli articoli 84 e 172 del TUIR.
  • Abuso del diritto – Fattispecie prevista dal D.Lgs 128/2015 recante disposizioni in materia di disapplicazione dall’interpretazione viziata di operazioni che possono essere qualificate “abuso del diritto” (es. operazioni prive di validità economica che hanno come obiettivo l’abbattimento dell’imponibile fiscale).
  • Interpello sui nuovi investimenti – Nuova disposizione introdotta dall’art. 2 del D.Lgs 147/2015 contenente indicazioni circa l’avvio di nuovi investimenti sul territorio nazionale nonché operazioni di internazionalizzazione.
  • Ruling internazionale – regolante le questioni relative all’articolo 31ter del DPR 600/1973 e introdotto dal D.Lgs 147/2015;
  • Accesso al regime collaborativo – Si pone come strumento di comunicazione, su base volontaria, con l’amministrazione finanziaria. Consente all’impresa un’autovalutazione preventiva del rischio fiscale, in modo da avere una visione continua e aggiornata della propria posizione che, unita alla trasparenza nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, sia in grado di eliminare o, quanto meno, minimizzare le incertezze connesse alla gestione del rischio fiscale.

Con la riforma dell’interpello il legislatore ha voluto confermare la non obbligatorietà d’uso dello strumento, salvo in specifici casi stabiliti dagli articoli 84 e 172 del TUIR, che comporta come onere l’evidenziazione in dichiarazione dei redditi della fattispecie interessata.