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Borsa di studio 2016 nel 730 e nell’Unico

Borsa di studio 2016 nel 730 e nell’Unico

borsa di studio 2016

Borsa di studio 2016 nel 730 e nell’Unico, assegni di ricerca, dottorati ed Erasmus

La Legge di stabilità 2016 ha previsto l’esenzione dall’Irpef sulle borse di studio ricevute per la frequenza a corsi di perfezionamento e/o scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e per i ricercatori e dottorati svolti all’estero e erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano in luogo della tassazione come reddito di lavoro dipendente.

Su queste borse di studio spetteranno le stesse detrazioni previste per i redditi da lavoro dipendente. In realtà alcune borse di studio scontano la tassazione alla fonte, altre invece sono totalmente esenti dalle tasse.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari;
  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n.407).

La tassazione in Italia e Estero

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.

Dichiarazione nel 730 delle borse di studio

Così come previsto anche dalle istruzioni allegate al modello 730 devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

Dove indicarle nel modello 730

Nel modello 730 alla SEZIONE I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati –  andranno inserite, nei righi da C1 a C3, anche le somme  percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione.