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Cosa sono le società di comodo e come funziona il test di operatività

Cosa sono le società di comodo e come funziona il test di operatività

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La disciplina delle società di comodo è stata introdotta dall’art. 30, co. 1, della L. n. 724/1994 ed è stata oggetto di successive modifiche. Dall’esercizio in corso al 4 luglio 2006, sono stati riscritti i parametri da utilizzare per la definizione di non operatività e per la quantificazione del reddito minimo.

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Sono state introdotte via via nel tempo nuove ipotesi di configurazione di società in perdita sistematica.

Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, le società e gli enti a cui è applicabile la normativa delineata si considerano di comodo dal successivo sesto periodo di imposta se, in alternativa, presentino ex art. 18 del D.Lgs. n. 175/2014:

  • dichiarazioni in perdita fiscale per 5 periodi d’imposta consecutivi;
  • oppure, nello stesso arco temporale, per 4 periodi d’imposta una perdita fiscale ed in 1 un reddito inferiore al reddito minimo previsto.

Verifica delle condizioni di operatività

I soggetti indicati nell’art. 30, co. 1, della L. n. 724/1994, si considerano non operativi quando non superano il test di operatività e, quindi, l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando i seguenti coefficienti:

  • 2% del valore dei beni indicati nell’art. 85, co. 1, lett. c), d) ed e), del D.P.R. n. 917/1986, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5, dello stesso decreto, anche se tali beni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato dei crediti;
  • 6% del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’art. 8-bis, co. 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (5% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e al 4% per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti; spetta una riduzione dei citati coefficienti all’1% per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a mille abitanti);
  • 15% del valore delle altre immobilizzazioni, anche detenute in locazione finanziaria.

Ottenuti i ricavi presunti, occorre poi determinare la media dei ricavi effettivi risultanti dal conto economico conseguiti dalla società nell’esercizio di riferimento e nei due precedenti (ricavi di cui alle voci A1 e A5 del conto economico, incrementi o variazioni positive delle rimanenze di cui alle voci A2, A3 e B11 e, infine, proventi di cui alle voci C15 e C16, esclusi quelli straordinari.

Successivamente, se i ricavi effettivi indicati nel conto economico risultano inferiori ai ricavi presunti, la società è ritenuta non operativa.

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Ecco qui un esempio :

Una s.r.l. presenta negli anni 2011, 2012 e 2013 un valore medio delle partecipazioni pari a € 500.000, degli immobili e navi pari a € 200.000 e delle altre immobilizzazioni pari a € 40.000. Il ricavo medio effettivo negli anni 2011, 2012 e 2013 ammonta a € 40.000, calcolato tenendo conto della media triennale dei proventi di cui alle voci A1, A5, A2, A3, B11, C15 e C16 del conto economico.

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In questo caso, il 2% delle partecipazioni ammonta a € 10.000, il 6% degli immobili e navi a € 12.000 e il 15% delle altre immobilizzazioni a € 6.000 per un totale di € 28.000.

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Considerato che la media triennale dei ricavi effettivi (€ 40.000) è superiore al valore dei ricavi presunti (€ 28.000), la società è considerata operativa nell’anno 2014 e non è tenuta a calcolare il reddito minimo presunto.

Reddito minimo presunto

Il reddito minimo presunto delle società che non hanno superato il test di operatività deriva dall’applicazione di determinate percentuali al valore dei beni di seguito indicati:

  • 1,50% del valore di azioni o quote di partecipazioni , anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all’art. 73, del D.P.R. n. 917/1986, di strumenti finanziari similari alle azioni emessi, di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, diversi dai precedenti e del valore delle quote di partecipazione nelle società di persone, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
  • 4,75% del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dalle navi indicate nell’art. 8-bis, co. 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, anche in locazione finanziaria (per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è diminuita al 3%, tenendo presente che per gli immobili di categoria A10 si applica la percentuale del 4%, riducendo i coefficienti allo 0,9% per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a mille abitanti);
  • 12% del valore complessivo delle altre immobilizzazioni, anche detenute in locazione finanziaria.

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