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Jobs Act: cessione ferie e riposto ai propri colleghi

Jobs Act: cessione ferie e riposto ai propri colleghi

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Con il D.Lgs. n. 151/2015, con delega prevista dal Jobs Act, è stato implementato un sistema di cessione delle ferie e e giorni di riposo ai propri colleghi (nella medesima azienda), con finalità volte a consentire ad un lavoratore di assistere un figlio minore che abbia necessita di una assistenza per particolari condizioni di salute. Fino ad oggi, infatti, era vietata la monetizzazione delle ferie previste dalla legge ed era fissato a 18 mesi il periodo dopo il quale era possibile fruirne.

La norma entrata in vigore già dal 24 settembre 2015, prevede la cessione di ferie e giorni di riposo a titolo completamente gratuito per colleghi che svolgano mansioni di parli livello e categoria. Il caso è venuta alla luce dopo la situazione creatasi in francia: una iniziativa personale organizzata e gestita dalla stessa azienda nella quale dei dipendenti avevano stabilito formalmente di voler cedere propri giorni di permesso e di ferie ad un proprio collega che assisteva suo figlio con gravi problemi di salute. Esauriti i giorni di assenza permessi per legge, avrebbe rischiato il licenziamento, invece in questo modo è riuscito a gestire al meglio la situazione. Per tale ragione è nato il bisogno di legalizzare questa pratica che permetterà d’ora in poi un supporto di solidarietà in ambito lavorativo e riconosciuto dallo stato.

Cosa stabilisce la norma? In particolar modo quali sono le ferie cedibili. La cessione di ferie e riposi è consentita con una esclusione del periodo annuale di ferie retribuite che non siano inferiori a quattro a settimana, e dei giorni minimi di riposo stabiliti dal legislatore, per tale ragione, potranno essere ceduti i giorni di ferie disponibili (previsti dal CCNL o contrattazione individuale).

Il D.Lgs. n. 66 del 2003 definisce “periodo di riposo, qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro” sulla base di queste caratteristiche:

  • ogni 24 ore almeno undici ore di risposo consecutivo;
  • sette i giorni di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive che potranno essere cumulati con le oro di riposo giornaliero.

Il decreto lascia trasparire eventuali previsioni migliorative che prevedano l’applicazione da parte dell’azienda anche nei confronti di altri casi di disagio per il lavoratore (figli maggiorenni o problematiche di varia entità).