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Nuovo Codice Deontologico per Commercialisti da marzo 2016

Nuovo Codice Deontologico per Commercialisti da marzo 2016

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E’ stata dato il via libero definitivo al consiglio nazionale dei commercialisti dopo la chiusura della pubblica consultazione sul nuovo Codice Deontologico che sarà esteso ed attivo a partire dal 1° marzo 2016. Il nuovo codice, che aggiornerà il precedente (emanato nel 2008) è alla base una revisione, che è stata scelta obbligata dovuta alla rivoluzione della normativa a cui fa riferimento ed all’allineamento dell’ordinamento professionale, che ha subito modifiche su base di entrate in vigore di atti legislativi degli ultimi anni.

Le novità del nuovo codice Deontologico per Commercialisti

Quali sono le novità importanti del nuovo codice? Il Codice presenta numerose modifiche con riferimento ai commercialisti: per fare un esempio, la riformulazione in tema di trattamento economico del tirocinio o soluzioni a casi come il subentro di un collega dopo la rinunzia al mandato professionale. Tra le altre cose al codice deontologico verrà abbinato un Codice delle Sanzioni, che comprenderà spiegazioni alle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche. Ecco l’elenco ufficiale delle principali novità racchiuse al loro interno:

  • Le disposizioni del codice si applicheranno anche alle società professionali in quanto compatibili (art. 1 e 3);
  • Sono stati aggiornati i riferimenti ai soggetti deputati all’esercizio dell’azione disciplinare (consigli di disciplina)
  • E’ stato espressamente previsto l’obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 14)
  • Nei rapporti con i colleghi sono stati meglio precisati alcuni comportamenti diretti a rendere effettivo il dovere di colleganza (art. 15)
  • E’ espressamente prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, possibilità di un indennizzo del professionista (art. 20)
  • E’ stata precisata la condotta del professionista in caso di rinunzia all’incarico professionale laddove il cliente si renda irreperibile (art. 23)
  • E’ stato espressamente previsto che la misura del compenso deve essere concordata per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25);
  • Nell’ambito dell’assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali (art. 28);
  • E’ espressamente previsto in capo all’iscritto un dovere di collaborazione con gli organismi di categoria, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29);
  • Rafforzate le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione (art. 42);
  • Nell’ambito delle norme sulla pubblicità, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all’utilizzo del titolo accademico; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli iscritti (art. 44).