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Compensazione crediti con Equitalia e Pubblica Amministazione

Compensazione crediti con Equitalia e Pubblica Amministazione

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Grazie all’articolo 28-quarter D.P.R. 602/1973 tutte le società, persone fisiche o imprese individuali possono accedere di diritto alla compensazione crediti, nello specifico viene illustrato come, chi detenga crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovviamente non prescritti, possa richiederne la compensazione con debiti rivendicati dalla stessa P.A. Affinché questo sia possibile, il soggetto deve rispettare alcuni requisiti e deve essere presentata apposita domanda.

La compensazione crediti coprirà anche le notifiche di cartelle di pagamento registrate e ricevute entro il 31/12/2014.

Condizioni Compensazione Crediti

Le Condizioni per aderire alla Compensazione Crediti sono:

  • Il credito che si ha nei confronti della Pubblica Amministrazione sia di un importo definito, certo e non soggetto a condizioni particolari. Ovviamente il credito non dovrà essere prescritto.
  • Il creditore dovrà richiedere la certificazione e la conferma del del certificato direttamente alla Pubblica Amministrazione.
  • La somma iscritta a ruolo dovrà essere uguale od inferiore alla somma del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione (debiti maggiori del credito).

Chi può fare Domanda di Compensazione Crediti

L’istanza può essere presentata da:

  • Persona fisica;
  • Impresa individuale;
  • Società.

Domanda Compensazione Crediti

Leggi anche: Sottrazione del patrimonio ai creditori: le novità nei fallimenti e nelle procedure esecutive

Prima di tutto è richiesta, come già detto, la certificazione del credito da parte della Pubblica Amministrazione. Tale pratica può essere eseguita tramite la piattaforma web e deve riscontrare crediti a favore nei confronti di:

  • Regioni;
  • Province autonome;
  • Enti locali;
  • Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Amministrazioni statali o centrali;
  • Camere di commercio;
  • Enti pubblici nazionali;
  • Università;
  • Agenzia per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni;
  • Aziende ed amministrazioni dello Stato;
  • Enti pubblici non economici regionali e locali;
  • Amministrazioni periferiche;
  • Istituiti autonomi case popolari.

Una volta ottenuta la certificazione e per tanto il riconoscimento dell’importo, sarà possibile procedere all’estinzione dei debiti.

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Recupero Compensazione Crediti

Ci sono alcune eccezioni, ad esempio, quando la P.A. non versa all’agente della riscossione l’importo oggetto  della certificazione, entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, quest’ultimo deve comunicarlo ai Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze. In questo caso l’importo in questione può essere recuperato mediante altre modalità come quote dei fondi di riequilibrio o perequativi. Non fanno parte di questa categoria e non sono accettati dai recuperi le risorse che sono destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale.