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Modello AA9: Come compilare il nuovo modello AA9/2012 per dichiarazione di inizio attività

Modello AA9: Come compilare il nuovo modello AA9/2012 per dichiarazione di inizio attività

modello AA9

Con l’entrata in vigore della nuova Legge di Stabilità 2015 che ha disposto il rassetto dei regimi fiscali con l’introduzione di un nuovo regime denominato “forfettario”, viene di fatto modificato il modello per la dichiarazione di inizio attività, vista anche l’abolizione del regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (“forfettino” – articolo 13 della legge 388/2000) e quello contabile agevolato per gli “ex minimi” (articolo 27, comma 3, Dl 98/2011; prorogato fino al termine naturale quello per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi” – articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011).

Il vecchio modello comunemente conosciuto come AA9/11 (utilizzabile fino al 30 settembre 2015 qualora non sia necessario optare per i regimi fiscali agevolati ), viene sostituito dal nuovo modello AA9/12 per la dichiarazione di inizio attività.

Piccole novità sul nuovo modello AA9

Nel nuovo modello, rispetto al precedente, si evidenziano alcune piccole modifiche nella compilazione che analizziamo nel dettaglio.

Leggi anche: Procedura Compilazione Modello Unico 2015

Nel quadro A bisogna  barrare la casella “Inizio Attività” di persone fisiche che iniziano un’attività rientrante nel campo di applicazione IVA specificandone la data di avvio. Di fondamentale importanza il quadro B dedicato al soggetto di imposta, dove devono essere indicati :

  • dati identificativi (ditta o nome e cognome del contribuente);
  • attività e luogo di esercizio (codice attività e descrizione, volume d’affari presunto, acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 60 –bis, indirizzo sede dell’impresa individuale o ubicazione studio per gli autonomi, scritture contabili.

Regime Fiscale agevolato nel Modello AA9

Altro aspetto decisamente molto importante riguarda la scelta del regime fiscale agevolato. I contribuenti  interessati devono infatti compilare all’ interno della seguente casella il valore 1  per aderire al Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98), mentre il valore 2 per aderire al regime forfettario dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni (di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

modello aa9

Quadro F del Modello AA9

Il quadro  F si riferisce invece ai “Luoghi di conservazione delle scritture contabili” ed anche in questo caso bisogna compilare una delle seguenti sezioni:

  • sezione 1: specificare il codice fiscale dei soggetti depositari se diversi dal titolare e i luoghi di conservazione delle scritture contabili. In sede di inizio attività va barrata la casella A;
  • sezione 2: specificare i luoghi di conservazione elettronica di fatture, registri e altri documenti previsti ai fini IVA, situati in uno Stato diverso da quello del soggetto emittente. Ad inizio attività barrare la casella A.

Quadro G del Modello AA9

Nel quadro G vanno invece inserite le informazioni sulle attività esercitate in riferimento alle attività esercitate abitualmente e rilevanti ai fini IVA, per cui è attribuibile un codice attività. In sede di inizio attività barrare la casella A. E’ opportuno compilare la sezione 2 solo nel caso in cui le attività sono esercitate in luoghi diversi da quello di cui al quadro B. Si conclude con il quadro I  per la presentazione del  modello.

Leggi anche: Guide completa alla stesura del modello 730

La compilazione del quadro è prevista esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività e richiede le specifiche informazioni individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006. Nello stesso riquadro vengono inoltre richieste una serie di informazioni relative alla predisposizione del modello ai fini  dell’impegno all’invio telematico.