Facebook Commercialista.com Twitter Commercialista.com Linkedin Commercialista.com

Modello eas 2015: Come e quando si presenta

Modello eas 2015: Come e quando si presenta

modello eas 2015

 

Ex art. 30, co. 1, 2, 3 e 3-bis, D.L. n. 185/2008, sugli enti di tipo associativo in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalla normativa fiscale per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall’art. 148 del T.U.I.R. e dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, ricade l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e notizie rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA.

Comunicazione di Dati e Notizie nel Modello EAS 2015

La comunicazione di dati e notizie deve essere effettuata con apposito modello (cd. Modello EAS 2015) approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2/9/2009.

Il modello EAS si predispone in forma ordinaria o semplificata (nei casi consentiti). La norma è finalizzata a soddisfare reali esigenze di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Sono tenuti a presentare il modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi, comprese le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002 e le organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla legge (ad esempio, ONLUS di diritto, associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. n. 266/1991 non svolgenti attività commerciali se non marginali ex D.M. 25/5/1995, associazioni pro loco optanti per il regime di cui alla L. n. 398/1991 ed enti associativi dilettantistici iscritti al CONI non svolgenti attività commerciali).

Agenzia delle Entrate e Modello EAS 2015

Devono trasmettere il modello di comunicazione in esame sia le associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 sia gli enti di nuova costituzione. Il Modello EAS 2015 va presentato dal momento che le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione  tributaria, non sono imponibili (art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 ed art. 4 del D.P.R. n. 633/1972).

modello eas 2015

Il modello EAS va presentato all’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dell’associazione interessata o per il tramite di un intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione ovvero entro il 31/3 dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell’anno precedente.

Ripresentazione Modello EAS 2015

Solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello (ad esempio, nel caso in cui un’associazione abbia dichiarato nel primo modello EAS presentato di organizzare un’unica manifestazione di raccolta fondi della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo organizza due manifestazione della durata di tre giorni ciascuna).

Al contrario, sussiste tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo qualitativo (ad esempio, qualora un’associazione abbia dichiarato nel primo modello EAS presentato di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizzi una manifestazione per la raccolta fondi).

modello eas 2015

Omessa Presentazione

L’omessa presentazione del modello EAS nei termini comporta l’inapplicabilità dei benefici fiscali.

Nell’ipotesi di dimenticanza da parte dell’associazione, è possibile procedere ad un ravvedimento versando la sanzione di 258 euro, con il modello F24, indicando il codice tributo 8114, entro il termine della prima dichiarazione utile (se l’omissione concerne il periodo di imposta 2014, può essere sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2014 e, quindi, entro il 30/9/2015).

Esempio

Un ente associativo di tipo privato, in possesso dei requisiti previsti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore, nel primo modello EAS presentato ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario di euro 500 in una circostanza da ritenersi del tutto occasionale. Nel 2015, invece, ha percepito proventi per euro 1.000 da un’attività di sponsorizzazione da ritenersi abituale. Deve presentare il modello EAS entro il 31/3/2015?

L’ente associativo deve presentare il Modello EAS 2015 per via telematica entro il 31/3/2016 per comunicare le modifiche intervenute nel 2015.