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Patent box: cos’è e come si applica?

Patent box: cos’è e come si applica?

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Con l’art. 1, co. da 37 a 45, della L. n. 190/2014, ha debuttato in Italia la c.d. patent box, che consiste in un nuovo regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (intangibles).

I redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, sono esclusi dal reddito complessivo ordinariamente per il 50% del loro importo.

Percentuali mensili

Nei primi due periodi di imposta, la percentuale di esclusione si applica nella minor misura rispettivamente del 30% (anno di imposta 2015) e del 40% (anno di imposta 2016), mentre negli anni 2017 e seguenti, la percentuale di esclusione sale al 50%.

Il Comunicato Stampa n. 158 del 29/7/2015 ha reso noto la firma del decreto attuativo del regime della patent box da parte del MEF e del MISE.

Il regime di detassazione parziale del reddito si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (dall’1/1/2015, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Applicabilità e effettuazione

Condizione necessaria e sufficiente per la sua applicabilità è l’effettuazione di attività di ricerca e sviluppo ovvero di mantenimento ed accrescimento da parte del contribuente.

Non occorre che le attività di ricerca e sviluppo relative ad un dato bene immateriale siano svolte nel periodo di imposta in cui si fruisce del bonus (Documento OCSE del 16/9/2014) né che l’opzione sia esercitata per tutti i beni immateriali posseduti, dal momento che può essere limitata solo ad uno o ad alcuni di essi.

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Ne sono destinatari i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime fiscale e contabile applicato. Il bonus vale sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Beni agevolati

Rientrano nell’ambito di applicazione del regime della patent box solo i redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali tassativamente indicati dal legislatore quali opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, inclusi i marchi commerciali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (c.d. know-how).

Non occorre che i beni immateriali suindicati siano registrati presso gli enti preposti, ma è sufficiente che gli stessi siano giuridicamente tutelabili.

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Il regime della patent box vale sia per i redditi derivanti dall’utilizzo indiretto degli intangibles (concessione in uso a terzi in cambio di un corrispettivo, royalty, erogato una tantum o periodicamente) sia per i redditi derivanti dal loro utilizzo diretto.

Imputazione dei costi

Risulta essenziale, per la qualificazione dei costi, che l’attività di ricerca e sviluppo, effettuata direttamente o indirettamente da chi ha la titolarità dello sfruttamento economico, sia imputabile esclusivamente ad un determinato bene immateriale.

Se tale connessione sussiste ed è comprovabile, è sufficiente che l’attività sia stata esercitata non solo nel periodo d’imposta oggetto del beneficio ma anche nei periodi precedenti.

Rapporto di calcolo

Occorre calcolare il coefficiente derivante dal rapporto tra costi qualificai e costi complessivi da applicare al reddito agevolabile.

I costi qualificati (numeratore del rapporto di calcolo) sono tutti costi direttamente connessi al bene immateriale che sono stati sostenuti per l’attività di R&S svolta direttamente e/o affidata in outsourcing a terzi indipendenti.

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I costi complessivi (denominatore) sono tutte le spese qualificate più le eventuali spese di acquisizione del bene immateriale e quelle per attività R&S affidata a società del gruppo (tali costi rilevano per il 100% dei costi qualificati al numeratore, solo per il 30% al numeratore).

Il coefficiente è pari a 1 e la quota di reddito agevolabile corrisponde all’intero importo del reddito derivante dal bene immateriale se le attività di ricerca e sviluppo sono svolte internamente o da soggetti terzi indipendenti ovvero se gli eventuali costi di acquisto o per l’outsourcing intercompany non superano il 30% dei costi qualificati.

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Nel 2015, primo anno di efficacia del regime, i costi qualificati e complessivi di R&S si assumono nella loro globalità (grandezze aggregate) e sono quelli sostenuti nel quadriennio 2012 – 2015. Dal 2018 i costi saranno tracciati in modo analitico.

Esempio pratico sulla Patent Box

Per una s.p.a. italiana, che accede nel 2015 alla patent box per un bene immateriale X, i costi qualificati e quelli complessivi sono pari a € 1.000 nel 2012, € 1.000 nel 2013 e € 1.500 nel 2014 per un totale di € 4.500. Non esistono spese di acquisto del bene immateriale né per attività R&S affidata a società del gruppo.

Il coefficiente da applicare al reddito agevolabile nel 2015 è pari a € 4.500 / € 4.500 ossia a 1.