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Ravvedimento operoso: come è cambiato?

Ravvedimento operoso: come è cambiato?

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L’istituto del ravvedimento operoso è stato introdotto originariamente ex art. 13, co. 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472/1997, per consentire al contribuente di regolarizzare i versamenti di imposte omessi od insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Il suo assetto è stato profondamente modificato a norma dell’art. 1, co. 637, della L. n. 190/2014 (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E/2015, attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione.

Violazioni e circostanze

Risulta irrilevante la circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Tuttavia, non è ravvedibile la violazione, qualora al contribuente sia stato notificato formalmente, con riferimento alla stessa, un atto di liquidazione o di accertamento ovvero che lo stesso abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità recante le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, ed art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Tra i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, rientrano le imposte sui redditi quali l’IRPEF, l’IRAP e le addizionali regionale e comunale all’IRPEF, l’imposta sugli intrattenimenti, l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

Termini e modalità di utilizzo

Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate fino alla scadenza dei termini di accertamento.

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento da parte degli uffici finanziari.

Gli errori, le omissioni e i versamenti insufficienti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, nonché degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione in misura ridotta.

Per i versamenti occorre utilizzare il modello F24 ovvero F23 ovvero F24 Elide a seconda della tipologia di tributo regolarizzato. 

Sanzioni ridotte applicabili

Le sanzioni applicabili in caso di adesione al ravvedimento operoso sono le seguenti:

  • 3% nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
  • 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, ha luogo entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • 1/7 del minimo, se si regolarizzano gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • 1/6 del minimo, se si regolarizzano gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,  oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ex art. 24 della L. n. 4/1929, tranne nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale;
  • 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia;
  • lo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello spontaneo dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza.

Esempi pratici

Un contribuente non ha versato il 16/12/2015 l’IVA mensile per Euro 240,00. Regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso in data 18/12/2015.

Il versamento da effettuare con il modello F24 ammonta a complessivi Euro 241,01 ed include Euro 240,00 per IVA, Euro 0,05 (Euro 240 x 0,5 x 14 /36.500) e alla sanzione pari a Euro 0,96 (Euro 240 x 0,4%).