L’istituto del ravvedimento operoso è stato introdotto originariamente ex art. 13, co. 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472/1997, per consentire al contribuente di regolarizzare i versamenti di imposte omessi od insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Il suo assetto è stato profondamente modificato a norma dell’art. 1, co. 637, della L. n. 190/2014 (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E/2015, attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione.
Risulta irrilevante la circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Tuttavia, non è ravvedibile la violazione, qualora al contribuente sia stato notificato formalmente, con riferimento alla stessa, un atto di liquidazione o di accertamento ovvero che lo stesso abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità recante le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, ed art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Tra i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, rientrano le imposte sui redditi quali l’IRPEF, l’IRAP e le addizionali regionale e comunale all’IRPEF, l’imposta sugli intrattenimenti, l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate fino alla scadenza dei termini di accertamento.
In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento da parte degli uffici finanziari.
Gli errori, le omissioni e i versamenti insufficienti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, nonché degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione in misura ridotta.
Per i versamenti occorre utilizzare il modello F24 ovvero F23 ovvero F24 Elide a seconda della tipologia di tributo regolarizzato.
Le sanzioni applicabili in caso di adesione al ravvedimento operoso sono le seguenti:
Un contribuente non ha versato il 16/12/2015 l’IVA mensile per Euro 240,00. Regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso in data 18/12/2015.
Il versamento da effettuare con il modello F24 ammonta a complessivi Euro 241,01 ed include Euro 240,00 per IVA, Euro 0,05 (Euro 240 x 0,5 x 14 /36.500) e alla sanzione pari a Euro 0,96 (Euro 240 x 0,4%).