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Che cosa è la riserva legale e come viene disciplinata

Che cosa è la riserva legale e come viene disciplinata

Durante la fase della campagna bilanci e dell’analisi delle varie poste da considerare, bisogna riservare particolare attenzione all’utile di esercizio ma soprattutto alla destinazione obbligatoria di parte di esso  nella riserva legale.

riserva legale

“Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi (5%) per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (20%)” cosi come riportato dall’art.2430 c.c. si evince l’obbligatorietà di destinare parte dell’utile di esercizio ad una riserva legale;lo scopo del legislatore è quello di imporre, in maniera previsionale, una sorta di protezione del capitale sociale in caso di una gestione poco accorta o addirittura negativa da parte della governance della società ed allo stesso tempo di disporre un autofinanziamento obbligatorio per la società.

Dettagli sulla Riserva Legale

L’art. 2430 c.c. inoltre esplicita che “la riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione” in quanto potrebbe essere utilizzata per la copertura della perdita di esercizio proprio in base al principio della protezione del capitale sopra citata. Leggendo con attenzione l’articolo notiamo che il legislatore cita:” almenola ventesima parte…” ciò significa che nulla vieta un accantonamento annuale superiore al 5%,cosi detto accantonamento accelerato ed allo stesso modo ,una volta raggiunto il 20% del capitale sociale, continuare ad accantonare l’utile a riserva per avere maggiore copertura.

Comportamenti oltre il limite legale

Solitamente questi comportamenti prudenziali oltre il limite legale, scaturiscono da una specifica clausola contenuta nello statuto sociale o più semplicemente vengono deliberati in assemblea di approvazione del bilancio; di norma si tende ad utilizzare la delibera assembleare per evitare potenziali vincoli negli anni successivi che potrebbero sorgere con una clausola statutaria poco chiara o semplicemente troppo generica redatta in sede di costruzione societaria(ovviamente in quest’ultimo caso nulla vieta all’assemblea generale dei soci, in seduta straordinaria e con maggioranza ex-lege,di effettuare modifiche statutarie ad hoc).

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Da non sottovalutare

Si deve sottolineare che la riserva legale per destinazione non può essere distribuita ai soci, ne consegue che anche  l’esubero ,accantonato rispetto al limite legale ,segua le medesime regole; non bisogna interpretare i due metodi di accantonamento “ordinario” ed “accelerato” come se vadano a formare due distinte riserve, ma considerare un’unica riserva nella quale confluiscono due tipologie di accantonamenti ,che tuttavia mantengono inalterata l’indisponibilità e la non distribuibilità delle somme di cui è composta da parte dei soci ad eccezione di specifiche attività di salvaguardia del capitale.

riserva-legale

Per quanto riguarda le SRL il nuovo comma dell’art.2463 c.c (introdotto dall’art. 9, comma 15-ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.) recita che “la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite.

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Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione”. Questo comma non contrasta con l’art. 2430cc ma ha la funzione di consolidare gli obblighi del sopra citato articolo in quanto prende in considerazione le nuove tipologie di srl ,ormai sempre più diffuse, con capitale ridotto. L’intento del legislatore è quello di permettere una maggiore patrimonializzazione e solidità alle società,con particolare attenzione per quelle meno capitalizzate.

Analizzando più attentamente il nuovo comma del 2463 cc possiamo concludere che nell’ipotesi in cui:

  • La somma fra il capitale sociale e la riserva legale sia inferiore a € 10.000,il comportamento da seguire sarà quello dell’accantonamento accelerato con il 20% di utileda accantonare a riserva legale.
  • La somma fra il capitale sociale e la riserva legale abbia già raggiunto un valore pari a € 10.000 ,il comportamento da seguire sarà quello dell’accantonamento ordinario con il 5% di utile da accantonare a riserva legale.