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Le spese mediche detraibili nella dichiarazione precompilata: difficoltà operative e dubbi

Le spese mediche detraibili nella dichiarazione precompilata: difficoltà operative e dubbi

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Il panorama fiscale nell’ultimo anno è stato scosso dalla nascita del 730 precompilato nel quale devono confluire tutte le spese sostenute dal contribuente: proprio le modalità di trasmissione di alcune di queste spese stanno creando un po’ di scompiglio fra gli addetti ai lavori e non.

Modalità di trasmissione 730 precompilato

Il MEF con decreto del 31/07/2015 ha reso note le modalità di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria che dopo averle aggregate e riconciliate con i relativi codici fiscali dei contribuenti le metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

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Fin qui nulla di eclatante se non fosse che a partire dal 2016 fra le categorie obbligate alla comunicazione ci sono oltre alle aziende sanitarie locali,ai policlinici universitari, alle farmacie ecc anche gli iscritti agli Albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Quali spese mediche vanno comunicate nel 730 precompilato?

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello della spesa (Allegato A del Dm 31/07/2015) devono essere comunicate le prestazioni effettuate dai medici ed odontoiatri :

  • assistenza specialistica ambulatoriale ad eccezione degli interventi di chirurgia estetica
  • visite mediche generiche e specialistiche
  • prestazioni diagnostiche
  • prestazioni chirurgiche
  • certificazioni mediche
  • interventi di chirurgia estetica ambulatoriale
  • altre spese

In sostanza la totalità delle prestazioni effettuate da medici specialisti ed odontoiatri.

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Termini di scadenza per l’inoltro del 730 precompilato riguardanti spese mediche detraibili

La trasmissione di questi dati deve avvenire telematicamente entro il 31 Gennaio dell’anno successivo alla spesa.

La data in questione ad inizio anno è stata scelta per permettere (come da provvedimento del AdE del 31/07/2015) all’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dei contribuenti, dal 1 Marzo nelle aree riservate del sito, le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute.

Nel periodo intercorrente la comunicazione del medico e la fruibilità del dato da parte del contribuente, vi è la possibilità di effettuare l’opposizione al fine di non rendere disponibili i propri dati all’AdE. Questa opposizione puo’ essere manifestata :

  • al medico al momento dell’erogazione della prestazione ed egli dovrà conservare un documento attestante la scelta del paziente ( per spese sostenute dal 2016 in poi )
  • comunicando direttamente la propria scelta all’AdE:
    • inviando una mail
    • telefonando al numero verde reso disponibile dall’agenzia
    • recandosi presso un ufficio

L’intento di portare il fisco italiano al passo con i tempi ed evolverlo tecnologicamente è sicuramente lodevole e la dichiarazione dei redditi precompilata, comprensiva delle spese sanitarie sostenute, per il nostro Paese è una vera rivoluzione, come spesso accade in Italia però la politica e le sue buone intenzioni non fanno i conti con la praticità e l’operatività degli addetti ai lavori.

Contribuente e diritti di “opposizione”

Analizzando la questione con gli occhi del contribuente non possiamo non notare che dovrà essere lo stesso fruitore della prestazione a doversi attivare nei modi sopra citati per esercitare il diritto di “opporsi” alla comunicazione dei dati e soprattutto dovrà mettersi in azione tempestivamente in quanto, mentre per la prestazione specialistica potrà opporsi verbalmente, per il resto delle spese dovrà agire dopo aver sostenuto la spesa.

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Inoltre ci si pone il problema di come possa essere compatibile l’acquisto in farmacia di medicinali con l’eventuale opposizione dato che lo scontrino parlante (contenente il codice fiscale del paziente) è un obbligo di legge ed il contribuente non può rifiutarsi di presentare la propria tessera sanitaria.

spese mediche 2015

Le spese mediche detraibili

Altra questione ricadente sul contribuente è quella relativa alle spese mediche rimborsate, in quanto nel provvedimento leggiamo che possono essere eliminate dai redditi assoggettati a tassazione separata (spese mediche rimborsate) gli importi relativi al rimborso ma il contribuente medio solitamente non è avvezzo alle questioni fiscali in maniera cosi approfondita; a questo deve aggiungersi la problematica relativa alle ripartizioni delle spese sanitarie sostenute per i figli a carico che saranno distribuite al 50% fra i coniugi e dovrà essere il contribuente a ripartirle in base alla “capienza”di uno dei due coniugi o in base alle mutate proporzioni, ma questo implica una conoscenza della fiscalità che per un non addetto ai lavori è poco comune.

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Passando all’analisi dal punto di vista del medico specialista o dell’odontoiatra dobbiamo innanzitutto sottolineare che dovranno dotarsi quanto meno di un software per la registrazione delle prestazioni effettuate e per la trasmissione della comunicazione il cui costo inciderà sull’attività e che avranno l’obbligo della conservazione dei documenti di opposizione; molta stampa specializzata ha immaginato che, come spesso accade, l’onere della trasmissione e della conservazione sarà demandato al commercialista, ma in questo caso mi chiedo quale sia la differenza fra questa comunicazione e “lo spesometro”(contenente prestazione e codice fiscale del paziente) che già da qualche anno è a regime.

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Personalmente ritengo che l’intenzione del Governo di informatizzare ed evolvere il sistema fiscale sia da lodare anche se un po’ da affinare, ma credo che si debba fare attenzione a non cadere in una mera “traslazione di costi” dal contribuente al professionista.

Il professionista medico ed i costi di dotazione software nelle spese mediche detraibili

Come accennato il medico dovrà sostenere dei costi per le dotazioni software che incideranno sul costo delle prestazioni pagate dal contribuente o spostare l’onere sulle spalle del commercialista il quale richiederà il giusto compenso per il nuovo adempimento che ricadrà sul medico specialista e probabilmente, a sua volta, sul contribuente, di conseguenza se l’intento era l’evoluzione tecnologica, ben venga la dichiarazione precompilata con qualche ritocco ma se l’intento era quello della riduzione del costo dell’adempimento dichiarativo per il contribuente forse qualcosa deve essere rivisitato