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Antonino Cancemi

Commercialista
Antonino Cancemi

Antonino Cancemi

Indirizzo
Via Giuseppe Mazzini 96012 Avola

Albo
Commercialista iscritto all'Albo di Siracusa
Matricola: 289/A

Contatti
Telefono: 0931831457
Email: cancemi.antonino@virgilio.it
Sito Web:

Presentazione

Commericalista revisore contabile consulente del lavoro e tributarista. specializzato nei rapporti con gli enti di previdenza e fiscali quali agenzia delle entrate inps inail. Predisposto ad assistere Clienti anche in italia centrale e settentrionale con assistenza remota telefonica e personale.

Servizi Offerti

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Curriculum di Antonino Cancemi

inizio attività lavorativa dal 04/05/1995, specializzato nei rapporti con gli enti di previdenza e fiscali quali agenzia delle entrate inps inail. Predisposto ad assistere Clienti anche in italia centrale e settentrionale con assistenza remota telefonica e personale.

Ultime 10 Risposte (su 1 totali)

Preventivo Commercialista per Avviare Attività

Domanda del 17/04/2014 10:10 da Pietrasanta (Lucca)
SALVE, vorrei informazioni e costi ad aprire una partita iva per agente di commercio . faccio presente che sono in cassa integrazione e la mia eta è di XX anni. BUONA GIORNATA [rimosso] [...]
Risposta del 17/04/2014 11:38
Cumulabilità tra trattamento di cigs (e cigo) e reddito da altro lavoro La legge non vieta che nel corso di un periodo di sospensione con ricorso alla cigs (ed anche alla cigo) il lavoratore possa svolgere altra attività lavorativa, sia subordinata che autonoma: in tal caso vi è però l'obbligo tassativo di comunicazione preventiva sia all'Inps sia all'impresa dalla quale si è sospesi, in forma documentabile (raccomandata a.r.); la non osservanza della comunicazione preventiva comporta la decadenza dal diritto all'integrazione salariale con perdita sia del trattamento economico sia della contribuzione figurativa; la decadenza opera per l'intero periodo di sospensione operato nell'azienda, anche se relativamente a tale periodo siano emanati più decreti ministeriali di concessione. L'attività lavorativa che si va a svolgere deve avere carattere di temporaneità. Nel caso di reimpiego in lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova il rapporto di lavoro con l'azienda di provenienza viene definitivamente rescisso e dunque non vi è più alcuna possibilità di rientrare eventualmente in cigs; è ammesso invece il rientro in cigs in caso di mancato superamento del periodo di prova. Per i periodi di attività lavorativa, di norma viene sospesa qualunque integrazione salariale, ed anche la contribuzione figurativa, in quanto vengono versati i contributi sulla base della retribuzione percepita. Tuttavia formalmente non vi è incumulabilità assoluta tra trattamento di cigs (e di cigo) e reddito da lavoro: però la cumulabilità è consentita entro il valore del massimale cigs di riferimento, e quindi dal punto di vista economico il lavoratore non trae alcun vantaggio (ovvero occorre che si verifichi che la nuova attività dà luogo ad una remunerazione inferiore al valore del massimale cigs). Qualora decida di aprire l'attività le inviero preventivo dei costi necessari per l'apertura e la gestione della sua pratica.