Il processo tributario ha avvio, di norma, con il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente. Tuttavia, al fine di agevolare la rapida definizione delle controversie tributarie, il legislatore ha introdotto uno strumento stragiudiziale snello e spesso efficace, il reclamo, (art. 39 D. L. 98/2011) da esperire obbligatoriamente prima del ricorso, per le sole cause di valore inferiore a ventimila euro. In caso di insuccesso della composizione della controversia con il reclamo, si potrà procedere con il contenzioso tributario, notificando il ricorso entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto impugnato, (90 per gli avvisi di accertamento) all’ufficio che l’ha emanato. Si applica, però, nel computo del termine, la sospensione feriale dal 1º agosto al 15 settembre. Questo periodo di tempo, pertanto, non va mai calcolato nel termine di 60 giorni.
La notifica poi può avvenire:
- mediante consegna brevi manu;
- per posta, con raccomandata con avviso di ricevimento;
- con ufficiale giudiziario.
Il passo successivo per il contribuente è quello della costituzione in giudizio. Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, deve depositare in Commissione Tributaria, copia del ricorso notificato con la nota di iscrizione a ruolo allegata (in sostituzione dell’imposta di bollo, ex D.l.138/2011art. 2, comma 35-quater, lett. c).
L'ente finanziario si costituisce in giudizio entro 60 giorni dalla ricevuta notifica del ricorso, depositando un atto di controdeduzione presso la segreteria della commissione. In mancanza di tempestiva costituzione, tuttavia l’ente finanziario non incorre in decadenze importanti, se non in quella relativa alla produzione documentale. L'ente infatti può costituirsi anche il giorno stesso dell’udienza, poiché l'atto impugnato contiene in sé, già in nuce, tutti gli atti e i fatti giustificativi della pretesa tributaria. L’ente, pertanto, non ha bisogno di provare la sua pretesa, poiché qualunque provvedimento amministrativo, per esistere come tale, deve essere sempre per legge motivato.
Il ricorso non sospende però l’efficacia del provvedimento che si intende impugnare. Ciò significa che le somme richieste con l’atto impugnato vanno versate comunque. Solo se il ricorso sarà accolto, il contribuente sarà rimborsato di quanto versato in eccedenza, con i relativi interessi. Più nello specifico, il contribuente ricorrente è tenuto a versare almeno il 30% dell'importo oggetto di contestazione per poter fare ricorso. A pena di inammissibilità. Molte sono state le opposizioni sollevate nei confronti di quest’obbligo, che penalizza gravemente il diritto di difesa, poiché è incompatibile con la presunzione d'innocenza.
Certo nulla vieta al contribuente di proporre un’apposita istanza, in calce al ricorso, per chiedere alla Commissione la sospensione provvisoria dell’atto impugnato, ma per avere speranze di accoglimento, la domanda deve essere ben motivata e provata : dall’anticipo della sanzione deve derivare un danno grave al contribuente ed il suo ricorso deve essere almeno apparentemente fondato. Nel caso del solo avviso di accertamento, la sospensione, se richiesta, è automatica e dura fino alla decisione del giudice tributario, che ha 6 mesi per pronunciarsi. Ma nel silenzio si intende respinta.
Se le controversie hanno un valore superiore a 2.582,28 euro è obbligatoria l’assistenza di un difensore abilitato, ma anche in altri casi di particolare complessità tecnica del procedimento, la Commissione può ordinare al contribuente di munirsi di un assistente tecnico, benché non sia obbligatorio. Tutte le controversie sono di regola discusse in “Camera di consiglio” senza le parti. A meno che non sia fatta espressa richiesta di trattazione in udienza pubblica alla Commissione stessa. La sentenza che definirà il contenzioso tributario, sarà comunicata alle parti a cura della segreteria della Commissione, ma se le parti hanno interesse a notificare esse stesse la sentenza, possono provvedervi autonomamente.
Al deposito ed alla notifica della sentenza, può seguire un‘ulteriore fase, il giudizio di ottemperanza, con cui il contribuente che ha vinto il ricorso, dopo aver messo in mora l’amministrazione finanziaria per ottenere l’esecuzione della sentenza, entro 30 giorni, presenta un ulteriore ricorso al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza per chiedere giudizialmente la sua esecuzione. Entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza (o 6 mesi dal deposito se non c’è stata notificazione), la parte che ha interesse, può proporre appello alla Commissione Regionale. Il giudizio di appello è essenzialmente un nuovo esame degli stessi elementi proposti in primo grado.
Il procedimento di notifica e deposito da questo momento in poi segue le stesse regole del giudizio di primo grado. Ma in appello vige il divieto di proporre nuove domande e la conseguente rinuncia alle domande non riproposte. Il termine coincide con quello previsto per la costituzione in giudizio, cioè entro trenta giorni dalla data di notifica dell’atto di appello.