Chiunque vi abbia interesse, può presentare una domanda ad un qualsiasi Organismo iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia sul modulo predisposto da questo, senza formalità o documenti integrativi, ma esponendo sommariamente la ragione del contendere.
Entro 15 giorni l’Organismo nominerà un Mediatore e fisserà la prima seduta, convocando le parti.
Durante l’incontro, che si svolge in forma strettamente privata e nei locali dell’Organismo di mediazione, il Mediatore cercherà di raggiungere un accordo amichevole, consiglierà le parti, se necessario fisserà ulteriori incontri, finché sarà certo che la mediazione si è conclusa, sia che abbia avuto esito favorevole, sia sfavorevole.
In caso di esito favorevole il Mediatore si limita a redigere un processo verbale e ad allegare il testo dell'accordo delle parti. L'accordo deve essere poi omologato dal Presidente del Tribunale che ne controlla solo la regolarità formale e la conformità all’ordine pubblico e al buon costume. Una volta concluso il procedimento, però, il verbale omologato, a seconda di quanto in esso sancito, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata. Se quindi le parti si sono rese disponibili a dare X in cambio di Y, il verbale servirà ad entrambe per pretendere X ed Y con l’aiuto della forza pubblica.
Nel caso in cui invece non si riesca a raggiungere alcun accordo, come nel caso in cui una o entrambe le parti non si presentino alla seduta stabilita, il Mediatore redigerà comunque processo verbale negativo e, ove le parti lo richiedano concordemente e lo stesso lo ritenga opportuno, potrà formulare una proposta di conciliazione. Tale proposta sarà comunicata formalmente alle parti per metterle in condizione di valutarla. Entro 7 giorni infatti dovranno comunicare al Mediatore l’accettazione o il rifiuto della proposta. In ogni caso della loro risposta, positiva o negativa, il giudice terrà conto nel futuro, eventuale giudizio promosso in Tribunale.
La parte che lo riterrà opportuno, infatti, dopo la mediazione negativa, potrà intraprendere la causa civile vera e propria davanti ad un giudice di Tribunale.