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Società tra professionisti: come avviarla?

Società tra professionisti: come avviarla?

società tra professionisti

La disciplina in materia di società tra professionisti (STP) è contenuta nell’art. 10 delle legge 183/2011 e nel regolamento di attuazione emanato con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013. La nuova normativa è entrata in vigore il 22 aprile 2013. L’art. 10 della legge 183/2011 abroga la precedente disciplina contenuta nella legge 23 novembre 1939, n. 1815. Per  Società tra professionisti o professionale  si intende la  società  costituita  secondo  i  modelli  societari  regolati  dai  titoli  V  e  VI  del  libro  V  del  Codice  Civile  e  alle  condizioni previste dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad  oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albielenchi regolamentati nel sistema ordinistico. Con la locuzione  società multidisciplinare ci si riferisce a quella società tra professionisti  costituita per  l’esercizio di più  attività professionali ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n.  183.

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Regime fiscale e previdenziale

Le società tra professionisti beneficiano dello stesso regime fiscale e previdenziale di studi individuali e associazioni professionali.  I compensi delle Stp vanno assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%, con l’applicazione in fattura del 4% derivante dal contributo integrativo a carico del cliente da versare alla Cassa di previdenza. Gli utili verranno tassati così come previsto per gli studi associati, proprio perché il trattamento fiscale delle Stp è equiparabile a quello delle associazioni tra professionisti. La norma non si è espressa per quanto riguarda l’assoggettabilità a fallimento delle Stp, ma i CdL hanno ritenuto che, non trattandosi di impresa commerciale, l’Stp può accedere all’istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, regolamentata dalla L. 3/2012, a sua volta modificata dal D.L. 179/2012.

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Qualifica di società tra professionisti

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

  • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  • l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
  • la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
  • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

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Società tra professionisti a compagine mista

In caso invece di STP  a compagine mista devono essere rispettati  i seguenti requisiti :

  • l ’oggetto sociale coincide con l’esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico da parte dei soci (art. 10, comma 4, l.n. 183/2011 e art. 1, lett.a, Decreto n. 34/2013). Tale oggetto, allora, deve essere esclusivo.
  • In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è  tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci; nelle società cooperative i soci non possono essere inferiori a tre.
  • Sono fissati i criteri di incompatibilità con la partecipazione ad altra società tra professionisti; in proposito, l’art. 6 del Decreto n. 34/2013 disciplina l’incompatibilità del socio professionista e del socio per finalità di investimento.