Facebook Commercialista.com Twitter Commercialista.com Linkedin Commercialista.com

Tasse e Rateizzazione 2015: tutte le novità del decreto

Tasse e Rateizzazione 2015: tutte le novità del decreto

rateizzazione 2015

Le modifiche sul decreto vanno a rimodulare il meccanismo di rateizzazione dei debiti tributari.

Questo documento è particolarmente diretto verso la figura del professionista (commercialista ed affini) affinché possa restare aggiornato sulle novità che riguardano l’aspetto fiscale del contesto e quindi, offrire un miglior servizio alla propria clientela.

Tali modifiche vanno incontro a chi non è in grado di pagare l’intera somma richiesta nel tempo stabilito: chi è infatti in difficoltà, avrà diritto a versare la quota in più tranche. Il contribuente non perderà il beneficio se tarderà il pagamento entro i 7 giorni o se depositerà una somma inferiore al 3% del debito. Tutte le cartelle di pagamento verranno inoltrate ai professionisti via indirizzo PEC.

Tempi e rate

Il massimo di rate trimestrali aumenta da tre ad otto, per il versamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici o di controlli formali. La prima rata dovrà essere obbligatoriamente versata entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di riscossione.

Nel caso di accertamento con adesione, il numero di rate passerà dalle 12 a 16 (per importi superiori a 51.645,69 euro).  Il primo pagamento dovrà avvenire entro 20 giorni dall’accordo con l’ufficio di pertinenza.

Anche l’imposta di successione potrà essere suddivisa in piu rate, a patto che la prima, sia pari al 20% del totale e che dovrà essere versata entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso.

Leggi anche: Rateizzazione Imposta di Successione: novità e provvedimenti

Scadenze e tempistiche

Se il debitore non pagherà la somma pattuita, quest’ultimo perderà ogni beneficio, e l’esattore in questo caso, potrà far rivalere i suoi diritti richiedendo gli importi mancanti. Piccole eccezioni in questo caso sono legate ad un Lieve adempimento:

  • Se la quota di giorni oltre il termine di scadenza supererà i 7 giorni;
  • Quando la somma versata sarà un importo insufficiente, ma la quale differenza fra dovuto e versato non sia superiore al 3% del totale (comunque non superiore a 10 mila euro).

In entrambi i casi, comunque, sarà aggiunta una sanzione per omesso versamento. Il ravvedimento operoso in questo caso può ritenersi utile, dal momento in cui il contribuente può usufruirne e saldare il dovuto entro il termine di pagamento della rata successiva (o 90 giorni dalla scadenza nel caso dell’ultima rata).

Leggi anche: Ravvedimento operoso più conveniente dal 2014

Benefici anche a chi non ne ha avuti (negli ultimi due anni)

Il decreto avrà una sottospecie di effetto retroattivo: il decreto darà la possibilità di beneficiare delle possibilità di rateizzazione anche a chi non ne ha avuti negli ultimi due anni. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto, i contribuenti potranno richiedere un piano rigestendo le rate (fino ad un massimo di 72) del debito residuo. Se anche in questo caso vi sarà un mancato pagamento di una delle rate (anche consecutive) decadrà definitivamente il beneficio del contribuente.
Sei un commercialista? Raggiungi una grande bacino di nuovi clienti tramite il servizio gratuito Commercialista.com

Cartelle di pagamento tramite indirizzo PEC

I passi per modernizzare la Pubblica Amministrazione sono costanti ed anche in questo caso sarà presente un elemento innovativo che alleggerirà il carico di lavoro e velocizzerà la ricezione: le cartelle esattoriali saranno inoltrate ai professionisti, imprese individuali e società direttamente via PEC. Dal 1° giugno 2016 sarà pertanto obbligatorio l’invio di tali documenti per vie telematiche. Cosa succede se il destinatario risultasse non disponibile o non raggiungibile? Il documento verrà inviato una volta ed una seconda, se in entrambi i casi non ci sarà risposta, la cartella verrà depositata  nella Camera di Commercio e verrà inoltrata al contribuente una raccomandata con avviso di ricevimento per segnalare il deposito a suo nome.